LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 agosto 1965, n. 18

Intervento della Regione nella spesa per le opere pubbliche di interesse agrario e forestale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/09/1965
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.03 - Bonifica e riordino fondiario

Art. 2
Ove le opere, di cui all' art. 1, siano eseguite con l' intervento finanziario parziale dello Stato, l' Amministrazione regionale può concorrere in misura tale che l' onere a carico della proprietà risulti non inferiore al 2% (due per cento) della spesa complessiva.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, primo comma, L. R. 58/1975
2L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
3Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.