LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 settembre 1964, n. 2

Determinazione delle indennità di carica spettanti al Presidente del Consiglio Regionale, al Presidente della Giunta Regionale ed agli Assessori e determinazione dell' indennità di presenza dei Consiglieri.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/09/1964
Materia:
120.03 - Status economico e previdenziale dei Consiglieri regionali, del Presidente e dei componenti della Giunta regionale

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Integrata la disciplina della legge dalla L. R. 21/1981
Art. 1

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 19, comma 1, L. R. 13/2003
Art. 2
 
La misura dell'indennità di presenza di cui all' articolo 19, secondo comma, dello Statuto speciale della Regione è fissata in 6.300 euro mensili lordi.
Per ogni giornata di assenza ingiustificata dalle sedute del Consiglio o delle Commissioni permanenti verrà operata una trattenuta pari a un ventunesimo della predetta indennità mensile. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza sono stabiliti i casi in cui l'assenza è da ritenersi giustificata.
Per la corresponsione dell'assegno di cui all'articolo 15, comma 4-ter, della legge 19 marzo 1990, n.55, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n.16, e sostituito dall'articolo 2 della legge 12 gennaio 1994, n.30, la percentuale di riduzione dell'indennità di cui al primo comma è fissata nella misura del 36 per cento.
Al consigliere che sia stato sospeso è corrisposto, in caso di provvedimento di proscioglimento, con riferimento al periodo di sospensione, un assegno pari alla differenza tra l'assegno erogato a norma del terzo comma e l'indennità ad esso spettante.
Note:
1Integrata la disciplina del primo comma da art. 2, primo comma, L. R. 8/1967 con effetto dal 1° maggio 1967.
2Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 1, primo comma, L. R. 54/1973
3Primo comma sostituito da art. 1, primo comma, L. R. 21/1981
4Sostituito il secondo comma con 2 commi da art. 2, primo comma, L. R. 21/1981
5Aggiunti dopo il terzo comma 2 commi da art. 1, comma 1, L. R. 6/1995
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 1, L. R. 6/1995
7Parole sostituite al primo comma da art. 2, comma 2, L. R. 38/1995
8Parole sostituite al secondo comma da art. 2, comma 2, L. R. 38/1995
9Aggiunti dopo il secondo comma 2 commi da art. 2, comma 3, L. R. 38/1995
10Parole aggiunte al primo comma da art. 17, comma 7, lettera a), L. R. 18/2011
11Parole aggiunte al secondo comma da art. 17, comma 7, lettera b), L. R. 18/2011
12Parole sostituite al terzo comma da art. 17, comma 7, lettera c), L. R. 18/2011
13Vedi la disciplina transitoria del primo comma, stabilita da art. 17, comma 9, L. R. 18/2011
14Primo comma sostituito da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 46, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.
15Secondo comma abrogato da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 46, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.
16Terzo comma abrogato da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 46, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.
17Quarto comma abrogato da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 46, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.
18Quinto comma sostituito da art. 2, comma 1, lettera c), L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 46, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.
19Parole sostituite al quarto comma da art. 10, comma 1, L. R. 2/2015
Art. 3
 
1. La corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 2 decorre, per i Consiglieri, dalla data di inizio delle relative funzioni ai sensi dell' articolo 17 dello Statuto speciale, per il Presidente del Consiglio dalla data dell'elezione da parte del Consiglio.
Note:
1Articolo sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 46, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.
Art. 4
 
Gli oneri finanziari derivanti dall' applicazione della presente legge saranno fronteggiati con il fondo anticipato dallo Stato per sopperire al primo impianto dell' organizzazione regionale e successivamente verranno imputati negli appositi stanziamenti del Bilancio regionale.