LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 settembre 1964, n. 2

Determinazione delle indennità di carica spettanti al Presidente del Consiglio Regionale, al Presidente della Giunta Regionale ed agli Assessori e determinazione dell' indennità di presenza dei Consiglieri.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/09/1964
Materia:
120.03 - Status economico e previdenziale dei Consiglieri regionali, del Presidente e dei componenti della Giunta regionale

Art. 4
 
Gli oneri finanziari derivanti dall' applicazione della presente legge saranno fronteggiati con il fondo anticipato dallo Stato per sopperire al primo impianto dell' organizzazione regionale e successivamente verranno imputati negli appositi stanziamenti del Bilancio regionale.