Art. 66
Sono considerate rappresentanze sindacali operanti all' interno della categoria quelle costituite ai sensi dell'
art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Alle rappresentanze sindacali compete la contrattazione con l' Amministrazione di tutti i problemi inerenti al rapporto di impiego ed alle condizioni di lavoro.
I dipendenti che fanno parte degli organi direttivi delle rappresentanze di cui al precedente comma sono dirigenti sindacali.
Per il riconoscimento dei dirigenti sindacali l' organismo sindacale competente è tenuto a darne regolare e formale comunicazione al Presidente della Giunta regionale.
Per il libero esercizio del loro mandato i dirigenti sindacali:
a) non sono soggetti alla dipendenza funzionale stabilita da leggi o regolamenti, quando svolgono attività sindacali;
b) durante lo svolgimento dei loro compiti conservano tutti i diritti e aspettative di carattere giuridico ed economico inerenti alla qualifica funzionale rivestita;
c) il mutamento di mansioni, il trasferimento ad altro servizio e comunque ad altra sede di servizio, nonché il comando possono essere disposti nei loro confronti fino ad un anno dopo la cessazione dell' incarico solo previo nulla osta della rispettiva organizzazione sindacale; si prescinde da tale nulla osta in casi di specifica richiesta da parte del dipendente interessato.
La mansione di << rappresentanza sindacale >> contenuta nella presente legge s' intende riferita alle rappresentanze sindacali di cui al presente articolo.
Note:
1Parole sostituite al quarto comma da art. 5, primo comma, L. R. 54/1983
Art. 67
( ABROGATO )
Note:
1Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 68
( ABROGATO )
Note:
1Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 69
( ABROGATO )
Note:
1Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 70
( ABROGATO )
Note:
1Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 72
( ABROGATO )
Note:
1Parole aggiunte al primo comma da art. 5, comma 1, L. R. 33/1987
2Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 73
( ABROGATO )
Note:
1Parole sostituite al terzo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
2Secondo comma interpretato da art. 15, comma 1, L. R. 13/1989
3Secondo comma sostituito da art. 21, comma 1, L. R. 47/1990
4Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 74
L' autorizzazione ad assentarsi dal servizio, ai sensi delle norme di cui al precedente comma, per il tempo necessario all' espletamento del mandato, non potrà eccedere le 12 ore lavorative settimanali, elevabili in via eccezionale, per incarichi di particolare impegno e rilevanza, a 18 ore settimanali.
La Giunta regionale, sentite le locali associazioni ANCI e UPI, provvede, con apposito atto, a fissare modi e limiti per la fruizione dei permessi retribuiti di cui al comma precedente, graduandoli opportunamente in relazione all' entità degli incarichi svolti e indicando la documentazione necessaria.
L' autorizzazione di cui al secondo comma viene concessa altresì ai dipendenti regionali che, fuori dai casi previsti dalle norme citate, siano componenti dell' Assemblea generale delle Unità sanitarie locali, ovvero dei Comitati preposti al controllo degli atti delle Amministrazioni pubbliche locali nonché ai dipendenti regionali che rivestono la carica di presidente di Enti pubblici di particolare rilevanza. L' autorizzazione è concessa a richiesta rispettivamente dell'Unità sanitaria locale, del Comitato o dell' Ente, previo parere del Consiglio di Amministrazione del personale.
I dipendenti regionali chiamati ad esercitare funzioni pubbliche di particolare importanza, fuori dai casi previsti dalle norme citate, possono essere, a domanda, collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del rispettivo mandato ovvero possono usufruire di permessi non retribuiti ai sensi del
secondo comma dell' articolo 32 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
I periodi trascorsi in aspettativa ai sensi del presente articolo sono considerati a tutti i fini come effettivamente prestati, salvo che per il congedo ordinario.
Note:
1Articolo abrogato con i limiti previsti dall' articolo 22, primo comma, L.R. 1/87.
2Parole aggiunte al quarto comma da art. 8, comma 1, L. R. 13/1989