Legge regionale 23 gennaio 2026, n. 1 - TESTO VIGENTE dal 01/02/2026

Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all’acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo).
Capo I
 Modifiche alla legge regionale 14/2010
Art. 4
 (Inserimento dell'articolo 3 bis nella legge regionale 14/2010)
Art. 15
 (Sostituzione dell'articolo 13 della legge regionale 14/2010)
1.
L'articolo 13 della legge regionale 14/2010 è sostituito dal seguente:
<<Art. 13
 (Sanzioni amministrative a carico dei gestori)
1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni della presente legge è punita con le sanzioni amministrative di seguito determinate.
2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 2.000 euro il gestore che utilizza indebitamente l'identificativo digitale altrui, al fine di erogare carburante su mezzo diverso da quello risultante dall'identificativo. Il gestore incorso in tale violazione è soggetto altresì alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione sulla APP presidiante dell'abilitazione all'erogazione di contributi correlati alla vendita di carburanti per autotrazione fino a un massimo di novanta giorni.
4. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 200 euro il gestore che effettua il rifornimento su mezzo diverso da quello risultante dall'identificativo digitale in violazione dell'obbligo di verifica previsto dall'articolo 10 quater, comma 1, lettera d), numero 2).
5. La violazione degli obblighi di comunicazione alle strutture regionali di cui all'articolo 6 bis, commi 1, 2 e 2 bis, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 100 euro a 200 euro.
6. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 80 euro a 200 euro il gestore che non trasmette i dati ai sensi e nei termini di cui all'articolo 10 quater, comma 1, lettera d bis). La sanzione non viene applicata qualora la mancata memorizzazione o il mancato invio dei dati all'elaboratore derivino da guasti o malfunzionamenti degli strumenti digitali previamente segnalati a INSIEL SpA.
7. Il gestore che richiede rimborsi relativi a contributi non praticati effettivamente è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da dieci a venti volte il rimborso indebitamente richiesto.>>.

Capo II
 Disposizioni transitorie e finali
Art. 18
 (Disposizioni transitorie)
1. Sino all'avvio del portale regionale delle domande online, le attività di attivazione e di variazione delle abilitazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d) ed e), della legge regionale 14/2010, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, sono svolte dalle strutture dell'Amministrazione regionale di cui all'articolo 1 bis della legge regionale 14/2010, come inserito dall'articolo 1 della presente legge, indicate sul sito istituzionale della Regione.
4. Nei casi di cui al comma 2:
5. I procedimenti sanzionatori concernenti violazioni della legge regionale 14/2010 commesse antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, non risolti con provvedimento definitivo, sono conclusi dalla Camera di Commercio competente.
6. I proventi conseguenti all'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 5 sono introitati dalle Camere di Commercio. Con deliberazione della Giunta regionale, sentite le Camere di Commercio, sono stabiliti i criteri per la quantificazione delle eventuali ulteriori risorse necessarie per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 5.
7. Con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di energia possono essere definite le modalità per coordinare il sistema di accesso digitale alle misure di sostegno con quello basato sull'identificativo costituito dalla tessera.
8. Al fine di facilitare la completa transizione al sistema di accesso digitale alle misure di sostegno, le strutture regionali di cui al comma 1 pubblicano sul sito istituzionale regionale le modalità per il rilascio, su richiesta degli interessati, di copia cartacea dell'identificativo digitale e i gestori ne danno adeguata pubblicità presso il proprio punto vendita.
9. Per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, la Regione può avvalersi della collaborazione di tre unità di personale dipendente di società in house delle Camere di Commercio e che queste hanno utilizzato per l'esercizio delle funzioni loro delegate sino al 31 gennaio 2026, previo consenso dei lavoratori interessati, per il tempo strettamente necessario al perdurare delle proprie esigenze funzionali e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tale fine l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con la società di appartenenza del suddetto personale, previo assenso della medesima, convenzioni disciplinanti le modalità dell'utilizzo, nonché la corresponsione, alle società di provenienza, del rimborso degli oneri connessi al personale messo a disposizione.
Art. 19
 (Abrogazioni)
1.
Sono abrogati, in particolare:

d) l'articolo 4, comma 14, lettera c), della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016);
f) gli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale 7 dicembre 2022, n. 20 (Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo));
g) l'articolo 4, comma 56, della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026).
Art. 20
 (Disposizioni finanziarie)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1 bis della legge regionale 14/2010, come inserito dall'articolo 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) -Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
2. Per le finalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 14/2010, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera a), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio-reti distributive-tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
3. Per le finalità di cui all'articolo 10 quinquies, comma 1, della legge regionale 14/2010, come sostituito dall'articolo 12, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 8 (Statistica e sistemi informativi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
4. Per le finalità di cui all'articolo 10 quinquies, comma 3, della legge regionale 14/2010, come sostituito dall'articolo 12, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio-reti distributive-tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
5. Le entrate derivanti dal disposto di cui agli articoli 12 e 13 dalla legge regionale 14/2010, come sostituiti dagli articoli 14 e 15, nonché le entrate derivanti dal disposto dell'articolo 18, comma 4, affluiscono al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2026-2028.
6. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 14 della legge regionale 14/2010, come sostituito dall'articolo 16, affluiscono al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 500 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2026-2028.
7. Per le finalità di cui all'articolo 18, comma 3, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 8 (Statistica e sistemi informativi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
8. Per le finalità di cui all'articolo 18, comma 6, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio-reti distributive-tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
9. Per le finalità di cui all'articolo 18, comma 9, è autorizzata la spesa complessiva di 144.000 euro, suddivisa in ragione di 132.000 euro per l'anno 2026 e di 12.000 euro per l'anno 2027, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
10. Agli oneri derivanti dal comma 9 si provvede mediante rimodulazione di pari importo dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.