﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 09 dicembre 2025

      , n. 17 - TESTO VIGENTE dal 11/06/2026</p><p style="text-align: justify;"><strong>Codice regionale del commercio e turismo nella Regione Friuli Venezia Giulia.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">TITOLO I</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">DISPOSIZIONI GENERALI</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Capo I</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Finalità e principi</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 1</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Oggetto e finalità)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia disciplina l'ordinamento del settore del commercio e del turismo in attuazione dell'articolo 4, primo comma, numeri 6), 8) e 10), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), in conformità alla normativa europea e statale di recepimento in materia di commercio e turismo, perseguendo il fine della promozione integrata del territorio attraverso interventi coordinati di sviluppo economico, di progettazione universale e di valorizzazione delle risorse materiali e immateriali della regione e sostenendo la qualità, la stabilità, la sicurezza e la tutela del lavoro.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 la Regione promuove modelli commerciali e turistici sostenibili sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in coerenza con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 dell'Unione europea e con il quadro normativo e programmatico dell'Unione europea in materia di tutela dell'ambiente ed economia circolare, sostenendo pratiche di innovazione sociale e iniziative orientate alla riduzione delle disuguaglianze territoriali, al rafforzamento della coesione e della resilienza economica delle aree a minore densità commerciale, nonché alla valorizzazione delle filiere corte, delle economie di prossimità e dei sistemi produttivi locali, in un quadro di equilibrio concorrenziale dell'offerta.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>La Regione, con la presente legge, definisce le misure di semplificazione dell'ordinamento regionale al fine di assicurare l'organicità delle discipline in materia di commercio e turismo e consentire l'adeguamento ai mutamenti del mercato e al suo equilibrio, nonché all'impatto della digitalizzazione nella governance dei sistemi amministrativi, disciplina altresì il coordinamento tra gli enti operanti nei settori del commercio e del turismo e sostiene lo sviluppo delle attività economiche mediante l'erogazione di contributi.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 2</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Promozione delle alleanze territoriali e delle cooperative di comunità)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>La Regione, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e non discriminazione, promuove alleanze territoriali tra soggetti pubblici e privati per la realizzazione, anche mediante il partenariato pubblico-privato, di interventi integrati di sviluppo commerciale e turistico del territorio, anche al di fuori delle linee strategiche d'intervento individuate nel masterplan del commercio di cui all'articolo 63.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>Nel rispetto dei principi di cui al comma 1, la Regione promuove e sostiene le cooperative di comunità che perseguono lo scopo di soddisfare i bisogni della comunità locale, migliorandone la qualità sociale ed economica della vita, attraverso il mantenimento dei servizi e lo sviluppo di attività economiche, anche attraverso la predisposizione di progetti integrati da attuare con i Comuni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>Ai fini di cui al comma 2 le cooperative di comunità assicurano forme di partecipazione della popolazione residente e di coloro che operano con continuità nel territorio alla gestione di beni o servizi collettivi, tenendo conto, nella composizione degli organi sociali, della rappresentatività di giovani e donne, quale espressione della comunità locale, e contrastano fenomeni di spopolamento, declino economico e degrado sociale e urbano. Esse valorizzano le tradizioni culturali e le risorse territoriali mediante attività economiche sostenibili volte al mutuo scambio di beni e servizi, al recupero di beni ambientali e culturali, alla riqualificazione di infrastrutture e del patrimonio immobiliare pubblico, nonché alla creazione di nuova domanda di lavoro e nuove opportunità di reddito.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>Le cooperative di comunità stabiliscono la propria sede e operano prevalentemente:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>nei comuni siti in area montana o nelle aree interne della Regione;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>nei comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>nelle zone di indebolimento commerciale di cui all'articolo 63, comma 2, lettera c).</p></p></p></p></p></body></html>