Art. 128
(Disposizioni comuni)
1.
I contributi di cui al presente titolo sono concessi:
a) nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato;
b) nel rispetto della normativa sulla ludopatia di cui alla
legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate).
3. I regolamenti e le deliberazioni della Giunta regionale di cui al presente titolo possono prevedere, in considerazione delle specifiche finalità degli interventi incentivati, i vincoli di destinazione sui beni immobili anche di durata diversa da quanto disciplinato dagli
articoli 32 e 32 bis della legge regionale 7/2000, i vincoli di destinazione sui beni mobili anche in capo ai beneficiari non aventi natura di impresa, le variazioni soggettive dei beneficiari comprese le persone fisiche e possono stabilire l'ammissibilità al contributo delle sole spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda, in deroga all'
articolo 56, comma 2, della legge regionale 14/2002.
4. L'Amministrazione regionale definisce gli indirizzi delle forme di premialità di cui al comma 2, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative.