Legge regionale 09 dicembre 2025, n. 17 - TESTO VIGENTE dal 08/08/2026

Codice regionale del commercio e turismo nella Regione Friuli Venezia Giulia.
Art. 119
 (Attività di agenzia di viaggio e turismo svolta da associazioni senza scopo di lucro)
2. Le associazioni operanti a livello regionale o locale, senza scopo di lucro, aventi finalità ricreative, culturali, religiose o sociali possono svolgere l'attività di agenzia di viaggio e turismo avvalendosi di agenzie di viaggio e turismo. La pubblicità del viaggio è effettuata esclusivamente a favore degli associati e deve in ogni caso consentire l'individuazione dell'agenzia di viaggio e turismo organizzatrice.
3. Le associazioni di cui al comma 2 possono organizzare, in relazione alle proprie finalità statutarie, gite occasionali di durata non superiore a un giorno, riservate esclusivamente ai propri associati e appartenenti.