Art. 119
(Attività di agenzia di viaggio e turismo svolta da associazioni senza scopo di lucro)
1.
Fermo restando l'obbligo della stipulazione dell'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 116, comma 2, lettera g), le associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali possono svolgere l'attività di agenzia di viaggio e turismo, alle seguenti condizioni:
a) assenza di qualunque forma di lucro nell'esercizio delle attività;
b) fruizione dei servizi sociali esclusivamente da parte degli associati che, alla data di effettuazione del viaggio, siano iscritti all'associazione da almeno un anno, nonché dei loro familiari;
c) indicazione nei programmi di viaggio della esclusività della prestazione a favore degli associati;
2. Le associazioni operanti a livello regionale o locale, senza scopo di lucro, aventi finalità ricreative, culturali, religiose o sociali possono svolgere l'attività di agenzia di viaggio e turismo avvalendosi di agenzie di viaggio e turismo. La pubblicità del viaggio è effettuata esclusivamente a favore degli associati e deve in ogni caso consentire l'individuazione dell'agenzia di viaggio e turismo organizzatrice.
3. Le associazioni di cui al comma 2 possono organizzare, in relazione alle proprie finalità statutarie, gite occasionali di durata non superiore a un giorno, riservate esclusivamente ai propri associati e appartenenti.