Art. 116
(Esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo)
1. L'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo è soggetto a SCIA da presentare al SUAP competente per territorio, redatta su apposito modello.
2.
Nella SCIA sono indicati in particolare:
a) la denominazione o la ragione sociale dell'agenzia di viaggio e turismo;
b) la sede legale e la sede operativa;
c) le generalità del direttore tecnico;
d) l'attribuzione dei poteri di rappresentanza in caso di gestione da parte di un legale rappresentante o di un institore;
e) il possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività;
f) la data prevista per l'inizio dell'attività;
g) l'avvenuta stipulazione dell'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 19 dell'Allegato 1 al
decreto legislativo 79/2011 e l'avvenuto pagamento del premio.
3. Le variazioni di sede e direttore tecnico, nonché l'apertura di filiali o succursali dell'agenzia principale, sono comunicate al SUAP territorialmente competente.
4. Ai fini dell'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo il titolare, il gestore e, qualora il titolare dell'attività sia una persona giuridica, il rappresentante legale devono possedere i requisiti previsti dagli
articoli 11 e 92 del regio decreto 773/1931.