Art. 101
(Locazioni per finalitą turistiche e locazioni brevi)
1. Alle unitą immobiliari a uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalitą turistiche si applicano le disposizioni di cui alla
legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo). Gli alloggi locati esclusivamente per finalitą turistiche, in qualsiasi luogo ubicati, sono regolati dalle disposizioni del
codice civile in tema di locazione.
2. Alle unitą immobiliari a uso abitativo destinate alle locazioni brevi si applica il regime fiscale di cui all'
articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96.