Art. 41
(Modifica all'articolo 15 della legge regionale 12/2016)
1.
Al
comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 12/2016 sono aggiunte infine le seguenti parole: <<
L'efficacia del decreto di trasferimento dell'autorizzazione č sospesa sino al trasferimento della titolaritā della garanzia fidejussoria o alla prestazione di una nuova garanzia.>>.