Legge regionale 03 giugno 2025, n. 7 - TESTO VIGENTE dal 30/06/2026

Disposizioni multisettoriali.
Art. 146
 (Proroga Revisori dei conti degli Enti di decentramento regionale)
1. In deroga a quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 31, comma 2, della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), e dell'articolo 17, comma 4, della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario), il Revisore unico dei conti e il Revisore supplente degli Enti di decentramento regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati, alla scadenza, fino al 31 dicembre 2026.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 22, comma 1, L. R. 3/2026