1. In deroga a quanto previsto dal combinato disposto dell'
articolo 31, comma 2, della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), e dell'
articolo 17, comma 4, della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario), il Revisore unico dei conti e il Revisore supplente degli Enti di decentramento regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati, alla scadenza, fino al 31 dicembre 2026.