Legge regionale 03 giugno 2025, n. 7 - TESTO VIGENTE dal 30/06/2026

Disposizioni multisettoriali.
Art. 125
 (Sostituzione dell'articolo 20 della legge regionale 22/2019)
1.
L'articolo 20 della legge regionale 22/2019 č sostituito dal seguente:
<<Art. 20
 (Cure intermedie)
1. La rete delle cure intermedie č una componente della rete territoriale distrettuale, destinata alle persone che necessitino di assistenza o monitoraggio sanitari continui e non presentino condizioni idonee per il trattamento ambulatoriale o domiciliare, e svolge una funzione intermedia a garanzia della continuitā assistenziale tra l'ospedale, riservato alle patologie acute e complesse, e il domicilio o le strutture di assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale di lungoassistenza.
3. I requisiti di autorizzazione e accreditamento delle unitā di offerta per l'erogazione dei trattamenti afferenti alla rete delle cure intermedie sono definiti con regolamento, secondo quanto previsto dal titolo V della presente legge.>>.

2. Al fine di garantire il tempestivo e omogeneo adeguamento dell'assetto regionale rispetto a quanto previsto in tema di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale dal decreto del Ministro della salute 77/2022, con regolamento sono definite le modalitā e i percorsi di transizione e di riclassificazione delle strutture all'interno della nuova rete delle cure intermedie, previa apposita ricognizione delle strutture di assistenza intermedia presenti sul territorio regionale.