1.
Al fine di dare concreta attuazione alle finalitā sottese alla disciplina dei contributi per gli impianti fotovoltaici di cui all'articolo 3, comma 42, della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), e a quanto disciplinato dal bando approvato con deliberazione della Giunta regionale 1 settembre 2023, n. 1371 (Bando per la concessione di contributi a favore delle imprese attive nella produzione di prodotti agricoli per l'istallazione di impianti fotovoltaici), alla luce delle evoluzioni tecniche e tecnologiche nel frattempo intervenute, il Servizio competente č autorizzato:
a) a liquidare il contributo determinato d'ufficio per le spese di rifacimento e smaltimento delle coperture di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del bando nel limite della somma rendicontata, anche nei casi di realizzazione di impianti con pannelli di superficie inferiore a 6 metri quadri per kilowatt picco;
b) a prorogare, su richiesta motivata del beneficiario e per un periodo massimo di un anno, il termine per la presentazione della documentazione comprovante il collaudo e l'entrata in esercizio degli impianti fotovoltaici qualora non disponibile in sede di rendicontazione.