(Norma transitoria in materia di perimetri delle zone umide naturali e artificiali)
1. Fino all'approvazione delle misure di conservazione specifiche nelle ZPS, ai sensi dell'
articolo 4 della legge regionale 14/2007 come modificato dall'articolo 6, continuano ad applicarsi i perimetri delle zone umide naturali e artificiali individuate ai sensi dell'
articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 20 settembre 2007, n. 0301/Pres. (Regolamento concernente la caratterizzazione tipologica delle ZPS, la disciplina delle attivitą cinofile consentite al loro interno e l'individuazione delle zone soggette a limitazioni nell'utilizzo di munizioni in attuazione dell'
articolo 4 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia derivanti all'appartenenza dell'Italia alle Comunitą europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della
direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformitą al parere motivato della Commissione delle Comunitą europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della
direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Legge comunitaria 2006)).