Legge regionale 21 marzo 2025, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 25/03/2025

Disposizioni in materia di sicurezza, immigrazione, finanza locale, funzione pubblica e lingue minoritarie.
Art. 5
 (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 6/2022)
2. Per l'anno 2025, la domanda di cui al comma 1 ter dell'articolo 3 della legge regionale 6/2022, come inserito dal comma 1, è presentata entro il 30 aprile 2025 anche per le spese già sostenute nel medesimo anno.
Art. 6
 (Modifiche all'articolo 3 bis della legge regionale 6/2022)
2. Per l'anno 2025, sono considerate ammissibili anche le domande di cui al comma 2 dell'articolo 3 bis della legge regionale 6/2022, come sostituito dal comma 1, lettera a), presentate prima della data di entrata in vigore della presente legge, anche per le spese già sostenute nel medesimo anno.
Art. 8
 (Modifica all'articolo 7 della legge regionale 9/2023)
1.
Dopo la lettera a) del comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 9/2023 è inserita la seguente:
<<a bis) rilascia, con riferimento alle strutture di cui alla lettera a) e ai fini dell'autorizzazione di cui all'articolo 31 della legge regionale 6/2006, parere vincolante di compatibilità con il fabbisogno regionale e con la localizzazione territoriale delle strutture presenti sul territorio regionale sulla base dei criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale e delle modalità definite con il regolamento di cui all'articolo 31, comma 7, della legge regionale 6/2006;>>.

2. La disposizione di cui alla lettera a bis) del comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 9/2023, come inserita dal comma 1, si applica anche ai procedimenti autorizzatori in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 12
 (Norma finanziaria)
1. Per le finalità previste dall'articolo 2, commi 1 e 2, è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2025 dalla Missione n. 12 - (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
3. Per la finalità prevista dal comma 1 bis dell'articolo 3 della legge regionale 6/2022, come inserito dall'articolo 5, comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
4. Per la finalità prevista dall'articolo 3 bis della legge regionale 6/2022, come modificato dall'articolo 6, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
5. Sono introdotte le variazioni di cassa alle Missioni e ai Programmi di spesa, come rappresentate nel prospetto di cui al comma 6.
6. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato "Allegato delibera di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.