﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 04 marzo 2025

      , n. 2 - TESTO VIGENTE dal 21/10/2025</p><p style="text-align: justify;"><strong>Norme per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili sul territorio regionale.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 2</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Individuazione delle aree idonee)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>In considerazione di quanto disposto dall'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 199/2021, nonché della disponibilità di risorse rinnovabili, delle caratteristiche del territorio regionale, della dislocazione della domanda elettrica, della geografia delle infrastrutture di rete, della presenza di eventuali vincoli di rete e del potenziale di sviluppo della rete, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024, sono superfici e aree idonee all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>le aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica come delimitate dagli strumenti urbanistici, privilegiando l'utilizzo di strutture edificate e le aree a destinazione industriale che rientrano nel censimento regionale dei siti produttivi dismessi inclusi nel "Master Plan Sviluppo Impresa - Friuli Venezia Giulia - L.R. n. 3 del 22 febbraio 2021" approvato con deliberazione della Giunta regionale 23 settembre 2022, n. 1370;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>le superfici di strutture edificate e i parcheggi;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>le aree nelle quali sono già presenti impianti della stessa fonte al fine di realizzare interventi di modifica, anche sostanziale, consistenti nel rifacimento, nel potenziamento o nell'integrale ricostruzione degli impianti, anche connessi a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento; tale limite percentuale non si applica per gli impianti fotovoltaici per i quali l'incremento dell'area occupata è ammissibile all'interno di un perimetro i cui punti non distino più di 200 metri da un impianto fotovoltaico esistente;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">d) </span>i siti oggetto di bonifica individuati ai sensi della parte quarta, titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 242-ter del decreto legislativo 152/2006;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">e) </span>le aree di cava o le porzioni delle stesse, non suscettibili di ulteriore sfruttamento, nonché quelle nelle quali l'attività estrattiva sia cessata e non sia stato effettuato l'intervento di riassetto ambientale dei luoghi;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">f) </span>i siti e gli impianti nella disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, dei gestori di infrastrutture ferroviarie, delle società concessionarie autostradali e delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">g) </span>esclusivamente per gli impianti fotovoltaici e per gli impianti di produzione di biometano, le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 152/2006;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">h) </span>nelle zone classificate agricole, esclusivamente per gli impianti di produzione di biometano, le aree racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da aree a destinazione industriale, commerciale, artigianale, da siti di interesse nazionale e dalle cave sia attive sia cessate;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">i) </span>nelle zone classificate agricole, esclusivamente per gli impianti fotovoltaici e per gli impianti di produzione di biometano, le aree racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da un impianto industriale o da uno stabilimento, quest'ultimo come definito dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 152/2006. Tale disposizione non si applica nel caso in cui l'impianto industriale sia un impianto fotovoltaico;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">j) </span>le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">k) </span>le discariche o i lotti di discarica, chiusi o ripristinati;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">l) </span>le superfici di strutture militari e le aree militari dismesse se non utilizzate o non utilizzabili per altri scopi, in coerenza con quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 37 quinquies, comma 2, della legge regionale 21 aprile 2017, n. 10 (Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario, demanio statale dismesso e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006).</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>Nelle zone classificate agricole, l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto del Ministero dello sviluppo economico 4 luglio 2019 (Incentivazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione), è consentita esclusivamente nelle aree individuate:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>dal comma 1, lettera c), a condizione che la realizzazione dell'impianto non comporti un incremento dell'area occupata;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>dal comma 1, lettera e), incluse le cave già oggetto di riassetto ambientale;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>dal comma 1, lettere f), g), i), j), k) e l).</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano nei casi in cui la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra nelle zone classificate agricole:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>sia finalizzata alla costituzione di una comunità energetica rinnovabile (CER) ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 199/2021 o all'inserimento dei medesimi impianti nella configurazione di una CER già costituita;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>sia finanziata dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e successive modifiche o dal Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) di cui all'articolo 1 del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59 (Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti), convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>Le superfici e le aree di cui al comma 1 sono idonee all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a condizione che non ricadano:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 6) e 7);</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>per quanto concerne le aree di cui al comma 1, lettere b), d), f), g), h), i) e j):<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1) </span>nelle aree tutelate ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2) </span>nelle aree tutelate ai sensi dell'articolo 136, lettere a) e b), del decreto legislativo 42/2004;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3) </span>nei siti regionali inseriti nella lista del patrimonio mondiale, culturale e naturale riconosciuto dall'UNESCO;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4) </span>nelle fasce di rispetto dal perimetro delle aree di cui ai punti 1, 2 e 3, determinate ai sensi dell'articolo 3, commi 3, lettera b), e 4;</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>per quanto concerne le aree di cui al comma 1, lettere h), i) e j):<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1) </span>nelle aree naturali protette di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali);</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2) </span>nelle aree incluse nella Rete Natura 2000 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), e di cui alla legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007);</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3) </span>nei prati stabili di cui all'articolo 3 della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali).</p></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5. </span>Qualora il progetto di un impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili ricada:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>su un'area o superficie idonea di cui al comma 1 e contestualmente, in tutto o in parte, su un'area o superficie non idonea di cui all'articolo 3, comma 1, la realizzazione dell'impianto è sottoposta alla disciplina prevista per la realizzazione degli impianti nelle aree idonee, fatto salvo quanto previsto al comma 4;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>su un'area o superficie idonea di cui al comma 1 solo parzialmente e, contestualmente, in tutto o in parte, su un'area o superficie non idonea di cui all'articolo 3, comma 1, la realizzazione dell'impianto è sottoposta alla disciplina prevista per la realizzazione degli impianti nelle aree non idonee.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6. </span>Le superfici e le aree idonee indicate al comma 1 sono rappresentate nella cartografia di cui all'articolo 6, comma 1.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7. </span>La Regione, anche mediante FVG Energia S.p.A., promuove la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili nelle aree di cui al comma 1, mediante la stipula di convenzioni con gli enti pubblici che hanno la disponibilità di tali aree. La convenzione prevede la delega all'Amministrazione regionale dell'organizzazione e della gestione delle procedure a evidenza pubblica per l'assegnazione delle aree interessate dalla realizzazione degli impianti.</p></p></body></html>