Legge regionale 04 marzo 2025, n. 2 - TESTO VIGENTE dal 21/10/2025

Norme per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili sul territorio regionale.
Art. 1
 (Oggetto e finalità)
1. La Regione, conformemente con gli obiettivi del Piano energetico regionale (PER), promuove lo sviluppo dell'utilizzo delle fonti rinnovabili ai fini del conseguimento al 2030 degli obiettivi nazionali sulla decarbonizzazione, sull'efficienza energetica, sulla riduzione delle emissioni di CO2 e sulla sicurezza energetica, come stabilito dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC).
2. In attuazione dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), e in conformità ai principi e ai criteri definiti dal decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024 (Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili), la Regione, al fine di accelerare il processo di realizzazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e conseguire l'obiettivo di potenza complessiva assegnato, individua le superfici e le aree idonee all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sul territorio regionale.
3. Ai fini del contemperamento degli obiettivi della pianificazione territoriale ed energetica con i valori della tutela del patrimonio culturale e paesaggistico, dell'ambiente, della biodiversità, delle foreste, del suolo agricolo e delle peculiari produzioni agroalimentari del territorio, nonché in coerenza con gli obiettivi della pianificazione paesaggistica e ambientale e di riduzione del consumo di suolo, la presente legge disciplina l'individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sul territorio regionale.
Art. 2
 (Individuazione delle aree idonee)
1. In considerazione di quanto disposto dall'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 199/2021, nonché della disponibilità di risorse rinnovabili, delle caratteristiche del territorio regionale, della dislocazione della domanda elettrica, della geografia delle infrastrutture di rete, della presenza di eventuali vincoli di rete e del potenziale di sviluppo della rete, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024, sono superfici e aree idonee all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili:
b) le superfici di strutture edificate e i parcheggi;
c) le aree nelle quali sono già presenti impianti della stessa fonte al fine di realizzare interventi di modifica, anche sostanziale, consistenti nel rifacimento, nel potenziamento o nell'integrale ricostruzione degli impianti, anche connessi a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento; tale limite percentuale non si applica per gli impianti fotovoltaici per i quali l'incremento dell'area occupata è ammissibile all'interno di un perimetro i cui punti non distino più di 200 metri da un impianto fotovoltaico esistente;
e) le aree di cava o le porzioni delle stesse, non suscettibili di ulteriore sfruttamento, nonché quelle nelle quali l'attività estrattiva sia cessata e non sia stato effettuato l'intervento di riassetto ambientale dei luoghi;
f) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, dei gestori di infrastrutture ferroviarie, delle società concessionarie autostradali e delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali;
h) nelle zone classificate agricole, esclusivamente per gli impianti di produzione di biometano, le aree racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da aree a destinazione industriale, commerciale, artigianale, da siti di interesse nazionale e dalle cave sia attive sia cessate;
j) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri;
k) le discariche o i lotti di discarica, chiusi o ripristinati;
l) le superfici di strutture militari e le aree militari dismesse se non utilizzate o non utilizzabili per altri scopi, in coerenza con quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 37 quinquies, comma 2, della legge regionale 21 aprile 2017, n. 10 (Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario, demanio statale dismesso e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006).
4. Le superfici e le aree di cui al comma 1 sono idonee all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a condizione che non ricadano:
a) nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 6) e 7);
c) per quanto concerne le aree di cui al comma 1, lettere h), i) e j):
1) nelle aree naturali protette di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali);
2) nelle aree incluse nella Rete Natura 2000 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), e di cui alla legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007);
3) nei prati stabili di cui all'articolo 3 della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali).
6. Le superfici e le aree idonee indicate al comma 1 sono rappresentate nella cartografia di cui all'articolo 6, comma 1.
7. La Regione, anche mediante FVG Energia S.p.A., promuove la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili nelle aree di cui al comma 1, mediante la stipula di convenzioni con gli enti pubblici che hanno la disponibilità di tali aree. La convenzione prevede la delega all'Amministrazione regionale dell'organizzazione e della gestione delle procedure a evidenza pubblica per l'assegnazione delle aree interessate dalla realizzazione degli impianti.
Art. 3
 (Individuazione delle aree non idonee)
1. Le superfici e le aree non idonee all'installazione di specifiche tipologie di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sono individuate dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 6, comma 5, in conformità all'allegato 3 (paragrafo 17) "Criteri per l'individuazione di aree non idonee" del decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), e tenendo conto degli strumenti di pianificazione ambientale, territoriale e paesaggistica, nelle seguenti categorie di aree e superfici suddivise per destinazione e per la specifica tutela a cui sono sottoposte:
b) tutela dell’ambiente:
1) zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, qualora individuate come elementi areali;
2) aree incluse nella Rete Natura 2000 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 357/1997, alla legge regionale 7/2008, alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), nonché alla legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006);
3) aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), e inserite nell’elenco delle aree naturali protette;
7) aree caratterizzate da situazioni di pericolosità idraulica superiore alla pericolosità media P2 e aree fluviali, ai sensi del Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA) di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni), approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 dicembre 2022 (Approvazione del primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico delle Alpi orientali);
8) geositi e geoparchi, iscritti nel Catasto regionale dei geositi e dei geoparchi regionali (CaRGeo) di cui all’articolo 3 della legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche);
4. Fino alla pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 6, comma 5, per i beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda o dell'articolo 136 del decreto legislativo 42/2004, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro dei beni sottoposti a tutela di 3 chilometri per gli impianti eolici e di 500 metri per gli impianti fotovoltaici.
5. Le superfici e le aree non idonee indicate ai commi 1 e 3, lettera b), sono rappresentate nella cartografia di cui all'articolo 6, comma 5. Le superfici e le aree non idonee indicate al comma 3, lettera a), sono rappresentate nella cartografia di cui all'articolo 6, comma 1.
Art. 5
 (Valutazione dei progetti di impianti a fonti rinnovabili)
1. Ai fini della valutazione dei progetti di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, nei procedimenti autorizzatori, compresi i procedimenti di cui alla parte seconda, titolo III, del decreto legislativo 152/2006, è necessario considerare, in particolare:
a) la localizzazione nelle aree di cui agli articoli 2, 3 e 4;
b) la presenza, sul territorio comunale, con particolare riferimento alle aree classificate agricole, di ulteriori impianti della stessa tipologia al fine di assicurare il contenimento del consumo di suolo determinato dalla dimensione e dalla concentrazione degli impianti e il rispetto del principio dell'equa ripartizione nella diffusione dell'utilizzo delle fonti rinnovabili sul territorio regionale. Nelle aree classificate agricole, per gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di potenza superiore a 10 MW, tale principio è rispettato a condizione che venga asservita all'impianto, mediante vincolo di non realizzazione di impianti della stessa tipologia, una superficie agricola contigua pari almeno a nove volte la superficie dell'impianto, insistente sul territorio dello stesso Comune o dei Comuni contermini e che la copertura della superficie dell'impianto da realizzare, sommata a quella degli impianti della stessa tipologia autorizzati nelle medesime aree, non superi il 3 per cento della superficie agricola del territorio comunale;
c) il ricorso a criteri progettuali finalizzati a ridurre al minimo il consumo di suolo, ottimizzando l'utilizzo delle risorse energetiche disponibili e privilegiando soluzioni impiantistiche che garantiscano la massima efficienza produttiva in rapporto alla superficie occupata;
d) le soluzioni progettuali sperimentali e innovative, volte a garantire la sostenibilità dell'intervento sotto il profilo ambientale, paesaggistico e degli impatti sociali ed economici. La localizzazione e la progettazione dell'impianto tengono conto delle caratteristiche dell'area interessata dall'intervento con una puntuale analisi degli elementi costitutivi dell'ambiente, del patrimonio storico-culturale e del paesaggio al fine di privilegiare soluzioni progettuali che minimizzano l'impatto con tali elementi;
e) la distanza dai centri abitati, documentando le relazioni di intervisibilità dell'intervento proposto con i medesimi e le mitigazioni individuate;
f) la compatibilità e la non interferenza degli impianti con gli obiettivi di qualità del paesaggio e le previsioni della parte statutaria e strategica del PPR;
g) che la localizzazione dell'impianto non comprometta visuali panoramiche, visuali di pregio e reti ecologiche locali individuate dagli strumenti urbanistici comunali;
h) che la realizzazione dell'impianto non interrompa la connettività ecologica;
i) un programma di compensazioni ambientali e territoriali, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dell’impianto e del suo specifico impatto ambientale e territoriale, ai sensi degli articoli 8, comma 4, lettera m), n. 2, e 9, comma 10, lettera d), del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d) della legge 5 agosto 2022, n. 118). Nel caso di impianto soggetto a procedimento autorizzatorio unico il programma di compensazioni ambientali e territoriali non è inferiore al 3 per cento dei proventi nel caso di interventi che comportino il raggiungimento di una soglia di potenza superiore a 1 MW;
j) il coinvolgimento dei cittadini e dei portatori di interessi diffusi tramite i Comuni il cui territorio è interessato dal progetto dell'impianto, in un processo di comunicazione e di informazione preliminare all'avvio dei procedimenti autorizzatori e abilitativi relativi alla realizzazione degli impianti di potenza superiore a 1 MW.
2. Ai fini della valutazione del progetto, per superficie dell'impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili si intende l'area complessivamente occupata dall'impianto e dalle opere e infrastrutture connesse.
3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con deliberazione della Giunta regionale sono adottate le linee guida per la redazione dei progetti degli impianti di cui al comma 1, nonché delle opere e delle infrastrutture funzionalmente connesse, previo parere della Commissione consiliare competente reso entro trenta giorni dal ricevimento della deliberazione della Giunta regionale di approvazione preliminare delle linee guida. Decorso tale termine, si prescinde dal parere.
Note:
1 Parole aggiunte alla lettera i) del comma 1 da art. 4, comma 8, lettera a), L. R. 13/2025
Art. 6
 (Cartografia)
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, la cartografia delle superfici e delle aree idonee di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), e), f), g), h), i), j), k) e l), e delle superfici e delle aree non idonee di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), è consultabile sul sito istituzionale della Regione tramite la piattaforma geografica WebGIS Eagle.fvg. Gli elaborati cartografici si basano su strati informativi che consentono la visualizzazione dinamica e la contestualizzazione geografica e geometrica dei contenuti. La cartografia è tenuta costantemente aggiornata in modalità automatica, mediante interscambio dei dati tra le strutture regionali competenti per materia e con i Comuni e gli enti aventi speciali funzioni di pianificazione territoriale, ed è integrata con l'indicazione delle superfici e aree idonee di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).
3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la cartografia delle superfici e delle aree non idonee di cui all'articolo 3, commi 1 e 3, lettera b), approvata ai sensi dei commi 4 e 5, è consultabile sul sito istituzionale della Regione tramite la piattaforma geografica WebGIS Eagle.fvg.
4. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, di concerto con l'Assessore regionale alle infrastrutture e territorio, con l'Assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche e con l'Assessore regionale alle attività produttive e turismo, sentito il competente organo periferico del Ministero della cultura, previo parere del Consiglio delle autonomie locali ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera b), della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali) e della Commissione consiliare competente, è approvata in via preliminare la cartografia delle superfici e delle aree non idonee di cui all'articolo 3, commi 1 e 3, lettera b). Il parere della Commissione consiliare competente è reso entro trenta giorni dal ricevimento della deliberazione della Giunta regionale di approvazione preliminare della cartografia, decorso il quale si prescinde dal parere. La deliberazione della Giunta regionale è pubblicata per trenta giorni consecutivi sul sito istituzionale della Regione e di tale pubblicazione ne è dato avviso nel Bollettino ufficiale della Regione. Nel medesimo periodo di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale, la cartografia è consultabile sul sito istituzionale della Regione tramite la piattaforma geografica WebGIS Eagle.fvg. Chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del citato avviso. I Comuni valutano le ricadute in relazione alle caratteristiche del proprio territorio e propongono, entro il medesimo termine, le proprie osservazioni.
5. Tenuto conto delle eventuali osservazioni presentate, la Giunta regionale approva, in via definitiva, la cartografia delle superfici e delle aree non idonee di cui all'articolo 3, commi 1 e 3, lettera b). La deliberazione della Giunta regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione e, contestualmente, la cartografia è consultabile sul sito istituzionale della Regione tramite la piattaforma geografica WebGIS Eagle.fvg.
6. La cartografia delle superfici e delle aree non idonee di cui al comma 5 può essere modificata in ogni tempo, anche su proposta delle amministrazioni pubbliche interessate, con la medesima procedura prevista per la sua approvazione, a eccezione delle modifiche conseguenti alla necessità di rettificare errori materiali nella ricognizione o nella delimitazione delle superfici e delle aree stesse, che sono disposte con decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di energia, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.
Art. 8
 (Norme transitorie e finali)
4. I Comuni recepiscono negli strumenti urbanistici generali le perimetrazioni di cui all'articolo 6 con le modalità previste dall'articolo 63 sexies, comma 1, della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio) o, eventualmente, in sede di conformazione dello strumento urbanistico comunale vigente al PPR, con le modalità di cui all'articolo 57 quater della legge regionale 5/2007, anche apportando le conseguenti modifiche alle norme tecniche di attuazione e ai regolamenti edilizi. Nelle more di tale recepimento, l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili è ammessa nelle aree di cui agli articoli 2 e 6, comma 1, anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali.
Note:
1 Parole soppresse al comma 3 da art. 4, comma 8, lettera b), L. R. 13/2025
2 Parole aggiunte al comma 3 da art. 4, comma 8, lettera b), L. R. 13/2025