Legge regionale 30 dicembre 2024, n. 12 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2026

Legge collegata alla manovra di bilancio 2025-2027.
Art. 1
 (Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)
2. I beneficiari pubblici e privati di incentivi regionali per investimenti materiali e immateriali il cui costo totale è pari o superiore a 100.000 euro rendono noto il sostegno finanziario ricevuto dalla Regione dandone visibilità, in modo riconoscibile al pubblico, attraverso l'apposizione del logo istituzionale della Regione secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
4. I regolamenti emanati in attuazione dell'articolo 30 della legge regionale 7/2000 nel testo vigente anteriormente all'entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi fino all'adozione degli atti di cui all'articolo 30 della legge regionale 7/2000, come sostituito dal comma 3, e ai procedimenti contributivi in corso alla data di adozione dei medesimi atti.
6.
Dopo il comma 2 dell'articolo 39 della legge regionale 9 agosto 2013, n. 10 (Disposizioni in materia di trattamento economico e di pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 41/1983, 38/1995, 13/2003), è aggiunto il seguente:

7. Le norme di contenimento delle spese per l'acquisto di beni e servizi, nonché quelle limitative delle assunzioni e delle spese relative al personale previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), non si applicano alle società direttamente controllate dalla Regione in grado di coprire i propri costi di funzionamento con i ricavi prodotti dalla gestione del servizio da esse reso se tali organismi risultino già sottoposti a vincoli sull'efficientamento della gestione.
8. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 7 si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.
9.
Dopo il comma 4 dell'articolo 27 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), è inserito il seguente:
<<4 bis. Qualora un'Associazione nazionale giuridicamente riconosciuta dal Ministero competente ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 220/2002 per il tramite delle rispettive Associazioni regionali o provinciali, che abbia ottenuto il riconoscimento dell'Amministrazione regionale, riduca il numero delle cooperative aderenti al di sotto delle cinquanta cooperative aventi sede legale nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, il provvedimento che prevede la facoltà dell'Amministrazione regionale di avvalersi per la vigilanza sugli enti cooperativi della predetta Associazione viene revocato con decreto del Direttore centrale competente in materia e non può più essere richiesto per i successivi due anni.>>.

Art. 2
 (Attività produttive)
2. PromoTurismoFVG, quale Film Commission regionale, può impiegare le risorse non utilizzate relative allo stanziamento di cui all'articolo 9 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia), per la copertura delle domande presentate per le medesime finalità nelle annualità successive.
3. PromoTurismoFVG, quale Film Commission regionale, è autorizzato all'utilizzo delle risorse di cui al comma 2 con deliberazione della Giunta regionale, previa presentazione di apposita domanda alla Direzione centrale competente in materia di turismo entro il 31 maggio di ciascun anno.
5. Al fine di disciplinare i rapporti tra la Regione e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) nell'ambito della delega di funzioni prevista dalla normativa regionale in materia di attività produttive e di ambiente ed energia, l'Amministrazione regionale stipula una convenzione quadro, in conformità ad uno schema approvato dalla Giunta regionale su proposta presentata di concerto dagli Assessori competenti per materia.
6. La convenzione quadro di cui al comma 5 definisce le attività amministrative e contabili della Regione e delle CCIAA in relazione alla gestione dei procedimenti contributivi delegati, con particolare riferimento ai parametri per determinare il rimborso delle spese per le attività delegate.
7. Nelle more dell'approvazione della convenzione quadro di cui al comma 5 continuano ad applicarsi le convenzioni sottoscritte ai sensi dell'articolo 42, comma 2, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), e di cui all'articolo 97, comma 2, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), nonché le convenzioni di cui alle seguenti disposizioni:
a) articolo 8 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo);
e) articolo 4, commi da 1 a 7, della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026).
8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, a favore del Club Alpino Italiano - Friuli Venezia Giulia (CAI FVG), la cui denominazione, a partire dal 15 giugno 2024, è Gruppo Regionale Club alpino italiano - Friuli Venezia Giulia, il contributo concesso, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 6 novembre 2017, n. 36 (Ruolo del Club alpino italiano - Friuli Venezia Giulia (CAI FVG) e disposizioni per la valorizzazione delle strutture alpine regionali), con il decreto del Direttore del Servizio turismo e commercio 27 febbraio 2024, n. 7776/GRFVG, per le spese indicate nel Programma regionale delle iniziative 2024 e per le spese di funzionamento, sostenute e da sostenere entro il termine del 30 giugno 2025, previa presentazione di apposita domanda da parte del beneficiario.
9. I contributi straordinari concessi nell'anno 2024 a valere sulla linea contributiva di cui all'articolo 2, commi da 9 a 13, della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), possono essere erogati ai beneficiari in via anticipata, senza presentazione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, in deroga all'articolo 60 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), nella misura del 90 per cento del contributo concesso.
10. Ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al comma 9, in via anticipata, i beneficiari dei medesimi devono presentare domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio turismo e commercio della Direzione centrale competente in materia di attività produttive.
11. L'Amministrazione regionale introduce forme di premialità a favore delle imprese, con sede legale o operativa in Friuli Venezia Giulia, che riconoscono ai propri dipendenti aumenti retributivi conseguenti all'applicazione di contratti e accordi collettivi aziendali o territoriali stipulati ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 5 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183). Tali aumenti devono essere documentati con riferimento all'aumento medio della retribuzione annua lorda del personale dipendente impiegato sul territorio regionale riferito all'anno precedente la presentazione di un'istanza di contributo a valere sui canali di finanziamento regionali.
14. Per le finalità di cui al comma 13, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Muggia presenta apposita istanza, corredata di una relazione illustrativa, delle iniziative che intende realizzare. Con il decreto di conferma del contributo è fissato un nuovo termine per la rendicontazione della spesa.
Note:
1 In riferimento al comma 8 del presente articolo, il nuovo statuto del Gruppo Regionale Club alpino italiano - Friuli Venezia Giulia è stato adottato dal Comitato centrale di indirizzo e controllo, con proprio Atto n. 46 del 15/6/2024 e approvato con DPReg. 10/7/2024, n. 088/Pres. (B.U.R. 24/7/2024, n. 30).
Art. 3
 (Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna)
1.
Al comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), le parole: <<individuata distretto del cibo ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57)>> sono soppresse.

2. All'articolo 3 della legge regionale 3 marzo 2023, n. 10 (Misure per la semplificazione e la crescita economica), sono apportate le seguenti modifiche:
b)
al comma 2 bis dopo le parole <<legge 9 marzo 2022, n. 23 (Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico),>> sono inserite le seguenti: <<secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti individuati>>.

4. Alla legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne), sono apportate le seguenti modifiche:
5. I Collegi dei revisori dei conti dell'ERSA e dell'ETPI in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad esercitare le proprie funzioni fino alla naturale scadenza del mandato.
Art. 4
 (Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile)
Art. 5
 (Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità)
2.
Al comma 12 dell'articolo 4 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018), le parole <<30 settembre>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 marzo>>.

4.
Dopo il comma 1 dell'articolo 57 bis della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), è aggiunto il seguente:
<<1 bis. Le varianti di cui al comma 1 sono sottoposte alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica e alla valutazione di incidenza secondo quanto disposto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), e dalla disciplina regionale di settore.>>.

10. Le opere e i servizi di cui al comma 9 si collocano in coerenza con gli obiettivi strategici delineati nel Piano regionale della mobilità ciclistica e delle ciclovie, promosso dall'Amministrazione regionale per lo sviluppo e la valorizzazione delle infrastrutture ciclabili, come parte integrante di un sistema di trasporti sostenibile e intermodale nel Friuli Venezia Giulia.
11. Per l'attuazione degli interventi previsti dal comma 9, Trieste Airport si avvale della collaborazione delle associazioni di cicloturismo operanti sul territorio, di Promoturismo FVG, di Trenitalia e Trasporto Pubblico Locale - Friuli Venezia Giulia s.c.a.r.l. (TPL FVG), garantendo la massima integrazione e funzionalità delle infrastrutture ed assicurando la piena connessione con il sistema turistico e della mobilità regionale.
Art. 6
 (Beni e attività culturali, sport e tempo libero)
4. In forza dell'integrazione delle risorse per il finanziamento dei progetti approvati a valere sull'"Avviso pubblico per la realizzazione di eventi e manifestazioni volti a favorire l'approfondimento e la conoscenza della storia del Novecento", approvato con deliberazione della Giunta regionale 3 febbraio 2023, n. 185, ai sensi dell'articolo 27 quater, comma 2, lettera b), della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), intervenuta con la legge regionale 7/2024, il termine previsto per la conclusione delle attività progettuali finanziate con la predetta integrazione di risorse e per la presentazione della relativa rendicontazione è prorogato al 30 novembre 2025.
6. Per le finalità di cui al comma 5 i soggetti beneficiari presentano istanza motivata al Servizio competente in materia di attività culturali entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
8. In via di interpretazione autentica del comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 23/2015, per immobili in amministrazione da parte degli enti pubblici territoriali si intendono gli immobili di cui i predetti enti hanno la gestione o la disponibilità per un periodo superiore a cinque anni in virtù di idoneo titolo giuridico.
10. L'articolo 13 della legge regionale 23/2015, come modificato dal comma 9, si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
11. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3, lettera b), della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), e dei bandi approvati con deliberazione della Giunta regionale 10 marzo 2023, n. 453 e deliberazione della Giunta regionale 5 maggio 2023, n. 692, i contributi concessi ai beneficiari di natura privata possono essere erogati in più soluzioni, a fronte di una o più richieste di importo non inferiore a 100.000 euro ciascuna, corredate di una dichiarazione sullo stato di avanzamento lavori, sottoscritta da un tecnico abilitato, e della documentazione giustificativa della spesa, ancorché non quietanzata, correlata ai lavori medesimi.
12. Rimangono valide le disposizioni in merito alle modalità di rendicontazione previste nei bandi di cui al comma 11.
13. Il contributo concesso all'Unione Ginnastica Goriziana con decreto 10 novembre 2022, n. 21482/GRFVG, ai sensi dell'articolo 6, commi da 42 a 45, della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024), può essere erogato in più soluzioni, a fronte di una o più richieste di importo non inferiore a 100.000 euro ciascuna, corredate di una dichiarazione sullo stato di avanzamento lavori, sottoscritta da un tecnico abilitato, e della documentazione giustificativa della spesa, ancorché non quietanzata, correlata ai lavori medesimi.
Correzioni effettuate d'ufficio:
Al comma 11 del presente articolo le parole «articolo 6, comma 1» devono correttamente leggersi come «articolo 6, comma 3».
Note:
1 Comma 2 abrogato da art. 5, comma 14, L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026, a seguito dell'abrogazione dell'art. 6, c. da 50 a 54, L.R. 24/2021.
Art. 7
 (Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia)
2. Con riferimento ai contributi concessi ai sensi del Capo I del Titolo II e dell'articolo 15 ter della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), le istituzioni scolastiche sono autorizzate a presentare i rendiconti relativi all'anno scolastico 2023-2024 entro la data del 31 gennaio 2025.
8.
Dopo il comma 5 bis dell'articolo 28 bis della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), sono aggiunti i seguenti:
<<5 ter. Nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, di seguito GDPR, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE), nonché dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, la Regione definisce, con regolamento, le modalità di trattamento dei dati personali e delle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9 del GDPR, ai sensi dell'articolo 2 sexies del decreto legislativo 196/2003, da parte della Direzione centrale competente in materia di lavoro nell'ambito delle attività di monitoraggio, studio e ricerca sull'andamento del mercato del lavoro regionale e sui fabbisogni occupazionali e professionali espressi dal tessuto produttivo regionale.
5 quater. Nell'ambito delle attività di monitoraggio, studio e ricerca sull'andamento del mercato del lavoro regionale e sui fabbisogni occupazionali e professionali espressi dal tessuto produttivo regionale, i dati personali raccolti e le categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) possono essere comunicati alle amministrazioni pubbliche e agli altri soggetti indicati dal regolamento di cui al comma 5 ter secondo le modalità previste dallo stesso.>>.

9. Per ciascun periodo di esecuzione dei contratti di solidarietà difensivi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), anche nell'ipotesi di proroga ai sensi dell'articolo 22 bis del decreto legislativo 148/2015, ovvero dei contratti di espansione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 148/2015, avente decorrenza non anteriore all'1 gennaio 2025 e durata non inferiore a dieci mesi è possibile presentare complessivamente due domande per il contributo di cui all'articolo 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), ciascuna delle quali con riferimento a metà del periodo oggetto di concessione da parte della competente Direzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del trattamento straordinario di integrazione salariale. Le due domande sono presentate entro centottanta giorni decorrenti dalla conclusione, rispettivamente, della prima metà del periodo oggetto della succitata concessione e della seconda metà del periodo stesso. Qualora la concessione da parte della competente Direzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del trattamento straordinario di integrazione salariale non risulti intervenuta entro i termini di cui al precedente periodo, le domande di contributo sono presentate entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento di concessione. Rimane ferma la facoltà di presentare un'unica domanda di contributo per l'intero periodo secondo quanto previsto dalla relativa regolamentazione regionale attuativa.
Correzioni effettuate d'ufficio:
Al comma 4 del presente articolo le parole «lettera g) del comma 1» devono correttamente leggersi come «lettera g) del comma 2».
Art. 8
 (Salute e politiche sociali)
5. Al comma 10 sexies dell'articolo 36 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), sono apportate le seguenti modifiche:
8. Al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche destinate alla gestione dei servizi residenziali per anziani non autosufficienti, regolarmente autorizzati all'esercizio, e di migliorare la qualità costruttiva e funzionale degli immobili destinati a tali servizi, l'Amministrazione regionale promuove l'adozione di modelli di gestione integrata che prevedono lo sviluppo di soluzioni istituzionali per una gestione pubblica associata e il ricorso a forme di partenariato pubblico-privato, sostenute da co-finanziamento, per gli interventi edilizi di riqualificazione o sostituzione mediante nuova edificazione degli immobili esistenti.
9. Per dare attuazione a quanto previsto al comma 8, la Giunta regionale emana apposito avviso rivolto ai Comuni e alle Aziende pubbliche di servizi alla persona, titolari di autorizzazione all'esercizio di servizi residenziali per anziani non autosufficienti, finalizzato a raccogliere manifestazioni di interesse per lo sviluppo delle forme di gestione integrata previste al comma 8 e ad effettuare una mappatura delle risorse necessarie per gli interventi edilizi da attuare in partenariato pubblico-privato.
10.
Dopo la lettera b) del comma 22 dell'articolo 33 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), è aggiunta la seguente:

Note:
1 Lettera a) del comma 13 abrogata da art. 7, comma 10, lettera f), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026, a seguito dell'abrogazione dell'art. 24, c. 6, L.R. 20/2006.
Art. 9
 (Autonomie locali e coordinamento finanza locale, funzione pubblica, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero, lingue minoritarie)
2.
Al comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), le parole <<2,5 euro>> sono sostituite dalle seguenti: <<di 5 euro>>.

5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 19/2013, le elezioni degli organi dei Comuni il cui rinnovo è previsto nel 2025 si svolgono in una data compresa tra il 15 marzo e il 15 giugno 2025.
6. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale 19/2013, qualora gli organi dei Comuni debbano essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate entro il 24 gennaio 2025, le elezioni si svolgono in una data compresa nello stesso periodo di cui al comma 5.
7. Per l'anno 2025 la Giunta regionale, con la deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge regionale 19/2013, può stabilire, in deroga a quanto previsto dall'articolo 46, comma 1, che il voto si svolga su due giorni. In tale caso, le operazioni di votazione si svolgono, nel primo turno, nella giornata di domenica, dalle ore 7.00 alle ore 22.00 e nella giornata di lunedì, dalle ore 7.00 alle ore 22.00 e, nel secondo turno, nella giornata di domenica, dalle ore 7.00 alle ore 23.00 e nella giornata di lunedì, dalle ore 7.00 alle ore 15.00. In occasione del primo turno, il presidente, effettuate le operazioni di riscontro dei votanti, rinvia lo scrutinio alle ore 8.00 del martedì. In occasione del secondo turno, terminate la votazione e le operazioni di riscontro dei votanti, il presidente dà inizio allo scrutinio.
10. In relazione ai finanziamenti per l'anno 2023 di cui all'articolo 9 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 5 (Valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella regione Friuli Venezia Giulia), sono ammissibili le rendicontazioni presentate entro il 31 marzo 2025.
13.
Il comma 1 quater dell'articolo 31 della legge regionale 18/2015 è sostituito dal seguente:
<<1 quater. Gli enti locali che non trasmettono entro il 31 maggio alla banca dati delle amministrazioni pubbliche i dati relativi al rendiconto della gestione dell'esercizio precedente non accedono alle risorse di cui all'articolo 17 della legge regionale 6 novembre 2020, n. 20 (Modifiche alle disposizioni di coordinamento della finanza locale di cui alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) e norme sulla concertazione delle politiche di sviluppo), relativamente alle istanze da presentarsi a valere sulle risorse stanziate con riferimento al triennio successivo all'anno in corso.>>.

14.
Al comma 1 dell'articolo 38 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale, difesa e gestione del territorio, lavoro, diritto allo studio universitario, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, funzione pubblica e autonomie locali, salute, attività economiche e affari economici e fiscali), le parole <<con popolazione superiore ai 100.000 abitanti e nelle Unioni territoriali intercomunali della Regione medesima>> sono sostituite dalle seguenti: <<già capoluogo di provincia>>.

15. Per una migliore gestione delle risorse già concesse e, come da richiesta dell'ente beneficiario, sono disposte le modifiche di oggetto degli interventi concertati tra la Regione e gli enti locali, come di seguito indicato:
16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo di 650.000 euro, già concesso al Comune di Forni Avoltri con decreto 14 marzo 2024, n. 11813, adottato ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge regionale 16/2023 per il recupero di aree e immobili degradati siti in località Sigilletto e Passo Rifugio Lambertenghi-Romanin, a favore degli interventi per il recupero di aree e immobili degradati siti in località Sigilletto.
17. Per le finalità di cui al comma 16 il Comune di Forni Avoltri presenta domanda alla Direzione centrale infrastrutture e territorio entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata dell'eventuale nuova relazione illustrativa dei lavori e del relativo cronoprogramma di esecuzione; con il provvedimento di conferma del contributo la struttura regionale competente fissa i termini di esecuzione e di rendicontazione dell'incentivo.
Note:
1 Parole sostituite al comma 7 da art. 1, comma 1, L. R. 1/2025
Art. 10
 (Patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi)
2. Alla legge regionale 13 novembre 2006, n. 22 (Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), sono apportate le seguenti modifiche:
c)
dopo il comma 7 dell'articolo 13 sono aggiunti i seguenti:
<<7 bis. Al fine di consentire l'ordinata programmazione delle procedure di affidamento di cui all'articolo 4 della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021), e all'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 15 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2024-2026), i Comuni sono autorizzati a rilasciare, in esito alle procedure selettive, le concessioni demaniali marittime per una durata sino a venti anni per le aree infrastrutturate, così come individuate dal vigente Piano di Utilizzazione di cui all'articolo 2 e gestite dai Comuni ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a).
7 ter. Nelle more dell'aggiornamento del Piano di Utilizzazione di cui all'articolo 2, i termini di durata massima indicati nel Piano di Utilizzazione medesimo per le diverse tipologie di aree sono sostituiti dai termini massimi previsti per le concessioni turistico ricreative dalle disposizioni legislative vigenti.>>;

3.
I commi 7 e 8 dell'articolo 10 della legge regionale 25 ottobre 2024, n. 8 (Misure finanziarie multisettoriali), sono abrogati.