Legge regionale 07 agosto 2024, n. 7 - TESTO VIGENTE dal 01/02/2026

Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026, ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.
Art. 10
 (Patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi)
1.
Dopo l'articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale), è inserito il seguente:

3.
L'articolo 6 ter della legge regionale 57/1971 è sostituito dal seguente:
<<Art. 6 ter
 (Disposizioni in materia di stima)
1. Le valutazioni di stima devono essere redatte secondo il criterio del più probabile valore di mercato.
2. In deroga al comma 1, i beni immobili regionali ubicati in zone classificate di svantaggio socioeconomico ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), nonché in ulteriori luoghi che presentano particolari criticità nello scenario immobiliare locale, individuati attraverso apposito regolamento predisposto dalla Giunta regionale previo parere della Commissione consiliare competente, possono essere posti in vendita al loro valore catastale. Per gli immobili la cui rendita catastale è pari a zero è fissato un valore minimo di vendita pari al 60 per cento del valore di mercato.
4. Le stime di cui al presente articolo hanno validità di dodici mesi.>>.

5. Al fine di neutralizzare gli oneri conseguenti al disposto di cui all'articolo 9 bis, comma 5.1, della legge regionale 57/1971, come inserito dal comma 4, è destinata la spesa di 1.065.100 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 34.
10. Al fine di neutralizzare gli oneri conseguenti al disposto di cui all'articolo 14, comma 2, della legge regionale 17/2009, come modificato dal comma 9, lettera a), è destinata la spesa complessiva di 8.400 euro, in ragione di 4.200 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2026, a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 34.
12. In relazione al disposto di cui all'articolo 11, comma 3, della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), rispetto alla ricognizione preliminare effettuata, l'Amministrazione regionale è autorizzata, con riferimento alla spesa e alle annualità previste al comma 6 del medesimo articolo 11, a modificare le dotazioni finanziarie sulla base dell'esame delle istanze di contributo presentate.
13. Tenuto conto di quanto disposto al comma 12, la spesa prevista per le finalità di cui all'articolo 11, comma 3, della legge regionale 16/2023 è pari a complessivi 2.985.000 euro, suddivisa in ragione di 2.205.000 euro per il 2024 e 780.000 euro per il 2025.
14. Per le finalità di cui all'articolo 11, comma 3, della legge regionale 16/2023, tenuto conto di quanto disposto al comma 13, si provvede per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 6 (Servizi ausiliari all'istruzione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e per l'anno 2025 è destinata l'ulteriore spesa di 130.000 euro sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 6 (Servizi ausiliari all'istruzione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 34.
15. Per le finalità di cui all'articolo 11, comma 23, della legge regionale 16/2023 volte ad assicurare le unità immobiliari a uso residenziale presenti nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia dai danni sulle coperture, sui cappotti, sugli infissi e sugli impianti fotovoltaici installati a servizio dell'unità abitativa, l'Amministrazione regionale è autorizzata a riconoscere un incentivo sul premio assicurativo versato a copertura degli eventi catastrofali ed eventi atmosferici.
16. Possono accedere al contributo le persone fisiche proprietarie o titolari di diritti reali di godimento sugli immobili assicurati ai sensi del comma 15.
17. A seguito della pubblicazione di apposito bando, il contributo viene concesso con la procedura automatica di cui all’articolo 35 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). In assenza dell’ISEE valido per l’intero anno solare, verrà considerato un ISEE pari a euro 50.000.
18. Per le finalità di cui al comma 15 è destinata la spesa complessiva di 10 milioni di euro, suddivisa in ragione di 5.500.000 euro per il 2024 e 4.500.000 euro per il 2025, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia pubblica e piani di edilizia economico - popolare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 34.
19. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire in proprietà, a titolo gratuito, il compendio immobiliare ubicato in Trieste, Strada di Guardiella n. 25, già "Narodni dom", alla "Fondazione - Fundacija Narodni dom" costituita dall'Unione culturale economica slovena - Slovenska kulturno gospodarska zveza e dalla Confederazione delle organizzazioni slovene - Svet slovenskih organizacij.
20. Il trasferimento dei beni di cui al comma 19 avviene con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di patrimonio che costituisce, unitamente al verbale di consegna, titolo per l'intavolazione e le volture catastali dei diritti di proprietà dei beni trasferiti.
22. L'Amministrazione regionale per le finalità di potenziamento dei propri uffici sul territorio goriziano è autorizzata all'acquisto dell'immobile sito in Gorizia, via Pier Antonio Codelli 9-11.
23. Per le finalità di cui al comma 22, in relazione all'acquisto, è destinata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 5 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 34.
24. Per le finalità di cui al comma 22, in relazione alle imposte discendenti dall'acquisto, è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 34.
29. Per le finalità di cui all'articolo 9 bis, comma 3, della legge regionale 9/2011, come modificato dal comma 27, lettera c), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 8 (Statistica e sistemi informativi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
30. Al fine di favorire lo sviluppo di comunità intelligenti, la Regione è autorizzata a finanziare i Comuni appartenenti all'area interna "Valli del Torre e Natisone", al fine di attuare progetti di digitalizzazione che promuovano la raccolta di buone prassi, il coinvolgimento dei portatori di interesse, l'analisi multidimensionale del grado di maturità tecnologica e la realizzazione di azioni pilota da realizzarsi nei comuni della Regione appartenenti all'area interna "Valli del Torre e Natisone".
31. Con decreto del Direttore centrale competente in materia di sistemi informativi sono definiti i requisiti, i parametri, le modalità, i termini e ogni altra condizione ai fini dell'attuazione di quanto previsto al comma 30.
32. La domanda di finanziamento è inoltrata alla Direzione centrale competente in materia di sistemi informativi sulla base di apposita modulistica messa a disposizione dall'Amministrazione regionale ed è valutata con procedimento a sportello fino a esaurimento dello stanziamento disponibile.
33. Per le finalità di cui al comma 30 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 8 (Statistica e sistemi informativi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 34.
34. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 di cui all'allegata Tabella J.
Note:
1 Parole sostituite al comma 15 da art. 10, comma 12, lettera a), L. R. 13/2024 , con effetto dall'1/1/2025.
2 Parole sostituite al comma 17 da art. 10, comma 12, lettera b), L. R. 13/2024 , con effetto dall'1/1/2025.
3 Parole aggiunte al comma 17 da art. 10, comma 12, lettera b), L. R. 13/2024 , con effetto dall'1/1/2025.
4 Comma 17 bis aggiunto da art. 10, comma 12, lettera c), L. R. 13/2024 , con effetto dall'1/1/2025.
5 Comma 17 ter aggiunto da art. 10, comma 12, lettera c), L. R. 13/2024 , con effetto dall'1/1/2025.
6 Parole sostituite al comma 17 da art. 164, comma 1, L. R. 7/2025
7 Comma 15 sostituito da art. 10, comma 2, lettera a), L. R. 13/2025
8 Comma 15 bis aggiunto da art. 10, comma 2, lettera b), L. R. 13/2025
9 Comma 15 ter aggiunto da art. 10, comma 2, lettera b), L. R. 13/2025
10 Comma 17 ter abrogato da art. 10, comma 2, lettera c), L. R. 13/2025