Art. 1
(Disposizioni di carattere finanziario)
1. In base ai risultati accertati a seguito del giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio 2023, l'avanzo di amministrazione č determinato in complessivi 3.058.036.652,17 euro di cui, ai sensi degli
articoli 1 e 2 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilitā e altre disposizioni finanziarie urgenti), e degli
articoli 42 e 50 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), sono iscritti con la presente legge 698.550.668,57 euro quale quota di avanzo disponibile e 30.750,83 euro quale quota di avanzo destinato.
2. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2024-2026 sono introdotte le variazioni ai Titoli e alle Tipologie di cui alla annessa Tabella A1 relativa alle entrate regionali.
3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 sono introdotte le variazioni alle Missioni e ai Programmi di cui alla annessa Tabella A2 relativa al ripristino di fondi vincolati.
4. Ai sensi dell'
articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 sono disposte le variazioni relative ai Titoli e alle Tipologie dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2024-2026 di cui all'allegata Tabella A3 relativa all'iscrizione di assegnazioni vincolate.
5. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 sono introdotte le variazioni di cassa ai Titoli e alle Tipologie di entrata e alle Missioni e ai Programmi di spesa rappresentate nel prospetto di cui all'articolo 14, comma 2.