Legge regionale 10 maggio 2024, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Disposizioni multisettoriali e di semplificazione.
Capo IX
 Disposizioni in materia di autonomie locali, sicurezza, funzione pubblica e organi di garanzia
Art. 168
 (Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 5/2021)
1. All'articolo 16 della legge regionale 8 aprile 2021, n. 5 (Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale), sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 171
 (Proroga termine rendicontazione fondo sicurezza anno 2022)
1. Il termine previsto per la presentazione della rendicontazione da parte degli enti locali delle spese sostenute con i finanziamenti già concessi nell'annualità 2022, in applicazione del decreto del Presidente della Regione 30 luglio 2019, n. 0127/Pres. (Regolamento per l'assegnazione agli enti locali del fondo per interventi per l'installazione di sistemi di sicurezza presso le abitazioni private e nelle parti comuni dei condomini, nonché per altri interventi, ai sensi dell'articolo 4 ter della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale) e dell'articolo 10, commi 72 e 73, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019)), è prorogato al 31 dicembre 2024.
Art. 176
 (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 16/2023)
2. Per la finalità di cui all'articolo 10, comma 48, della legge regionale 16/2023, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
Art. 177
 (Anticipazione finanziaria al Comune di Terzo di Aquileia)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare al Comune di Terzo di Aquileia una somma in relazione al contributo concesso con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 21 dicembre 2017, n. 1007, ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), e non ancora pagato, per la copertura degli interventi ivi previsti, nei limiti dell'importo di 500.000 euro.
2. Il Comune è obbligato a restituire all'Amministrazione regionale le somme di cui al comma 1 entro il 31 dicembre dell'esercizio in cui il contributo statale viene pagato e, in ogni caso, entro il 31 dicembre 2025.
3. L'anticipazione di cui al comma 1 è concessa e contestualmente liquidata in un'unica soluzione, previa presentazione della domanda alla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2024 dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
6. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 2, previste in 500.000 euro per l'anno 2025, affluiscono al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 300 (Riscossione crediti di medio-lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2024-2026.
7. In considerazione del disposto di cui al comma 6 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2025 a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
Art. 180
 (Giornata regionale della riconoscenza per la solidarietà e il sacrificio degli Alpini)
1. Per le finalità di cui all'articolo 3 della legge regionale 6 maggio 2022, n. 6 (Riconoscenza alla solidarietà e al sacrificio degli Alpini), è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.