Legge regionale 10 maggio 2024, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Disposizioni multisettoriali e di semplificazione.
Capo VIII
 Disposizioni in materia di salute, politiche sociali e disabilità
Art. 152
 (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 22/2019)
1.
Dopo il comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006), è aggiunto il seguente:
<<3 bis. In attuazione del decreto del Ministero della salute 23 maggio 2022, n. 77 (Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale), la partecipazione della Comunità e valorizzazione della co-produzione all'interno della Casa della Comunità avviene secondo Linee guida approvate con deliberazione della Giunta regionale.>>.

Art. 158
 (Abrogazione dell'articolo 34 della legge regionale 10/1988)
1.
L'articolo 34 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali), è abrogato con decorrenza 1 gennaio 2025.

Art. 159
 (Interpretazione autentica del comma 37 dell'articolo 8 della legge regionale 14/2016)
1. In via di interpretazione autentica del comma 37 dell'articolo 8 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018), le parole: <<trattamento economico annuo lordo del relativo direttore generale>> sono da intendersi riferite al solo trattamento economico annuo lordo del direttore generale con esclusione dal computo dell'eventuale ulteriore quota integrativa di quest'ultimo.
Art. 163
 (Norme finanziarie in materia di salute, politiche sociali e disabilità)
1. Per le finalità di cui all'articolo 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), è autorizzata la spesa complessiva di 10.500.000 euro, suddivisa in ragione di 3.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.