Legge regionale 10 maggio 2024, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Disposizioni multisettoriali e di semplificazione.
Capo VII
 Disposizioni in materia di lavoro, formazione, istruzione e famiglia
Art. 130
 (Tutela dei livelli occupazionali nei processi di transizione aziendale in situazione di difficoltà)
2. L'incentivo di cui al comma 1 è concesso per ciascun rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato oggetto di passaggio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 2024 nella misura di 3.000 euro.
3. La domanda è presentata, a pena di inammissibilità, anteriormente al passaggio al nuovo datore di lavoro ovvero anche successivamente al passaggio, purché entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l'evento si è verificato.
6. Per la finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
7. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 6 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
Art. 132
 (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 9/2021)
1.
Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 3 giugno 2021, n. 9 (Disposizioni regionali in materia di sostegno alla permanenza, al rientro e all'attrazione sul territorio regionale di giovani professionalità altamente specializzate - Talenti FVG), le parole <<, erogato in regime "de minimis" di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,>> sono sostituite dalle seguenti: <<, concesso a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto delle condizioni di cui al regolamento dell'Unione Europea relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti "de minimis",>>.

Art. 140
 (Modifica all'articolo 7 della legge regionale 13/2023)
1. L'articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), è modificato come segue:
b)
dopo il comma 15 è inserito il seguente:
<<15 bis. L'Amministrazione regionale, per il tramite della Direzione centrale competente in materia di ricerca, attraverso l'emanazione di uno o più bandi disciplina le finalità e le risorse, i riferimenti normativi, i beneficiari e i requisiti di ammissibilità, gli interventi finanziabili e le spese ammissibili, le modalità e i termini di presentazione della domanda, l'istruttoria, la valutazione delle domande e la concessione, la realizzazione e la modifica dei progetti, la rendicontazione e l'erogazione del finanziamento, gli obblighi e i vincoli dei beneficiari, i controlli e le revoche dei finanziamenti e ogni altro elemento necessario per disciplinare i termini e le condizioni del finanziamento. Con riferimento alla normativa, possono applicarsi le disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1058/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione che abroga il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e del regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante disposizioni comuni al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti che abroga il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 7, comma 14, della legge regionale 13/2023, come sostituito dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
Art. 141
 (Sostegno all'ampliamento dell'Urban Center delle Imprese)
1. Al fine di estendere l'attuale destinazione dei primi due piani dell'edificio di Corso Cavour denominato Urban center di proprietà del Comune di Trieste per lo svolgimento di attività di fabbricazione digitale (FabLab), di contaminazione funzionale e animazione e di insediamento di postazioni per start up e per eventuale sede degli enti gestori dei cluster regionali di cui all'articolo 15 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG), oltre che ad insediamento di imprese innovative, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un accordo di programma ai sensi dell'articolo 19 e seguenti della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), con il Comune di Trieste e con il concessionario Polo Tecnologico Alto Adriatico Andrea Galvani scpa, per la ristrutturazione del terzo piano dell'edificio stesso.
2. L'accordo di programma di cui al comma 1 descrive la natura e le caratteristiche degli interventi, gli obblighi in capo alle parti, i termini e le condizioni per la concessione del finanziamento e la liquidazione, la durata e ogni altra condizione necessaria ai fini dell'attuazione dell'intervento. Con riferimento agli obblighi delle parti, l'accordo stabilisce in particolare:
a) che l'Amministrazione regionale si impegna a concedere al Comune di Trieste, nel rispetto dell'articolo 27 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, un finanziamento per l'importo massimo di 1.250.000 euro a concorso del completamento dell'intervento di cui al comma 1;
b) che il Comune di Trieste si impegna a concedere gli spazi del terzo piano dell'edificio di cui al comma 1 all'attuale concessionario dei primi due piani dell'edificio per una durata non incompatibile con quella degli interventi edilizi;
c) la disciplina del rapporto fra il Comune di Trieste e il Polo Tecnologico Alto Adriatico Andrea Galvani scpa, relativamente all'affidamento dei lavori di ristrutturazione, alla destinazione e gestione dei beni e all'indicazione delle attività in capo al Polo Tecnologico Alto Adriatico Andrea Galvani scpa;
d) la disciplina delle condizioni per la liquidazione e la rendicontazione del contributo e l'eventuale liquidazione anticipata al Comune delle risorse finanziarie in un'unica soluzione.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 1.250.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
4. Agli oneri derivanti dal disposto del comma 3 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
Art. 148
 (Contributo per Servizio di accompagnamento agli interventi formativi dei programmi PiAzZA e GOL)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario a favore delle tre Associazioni temporanee di impresa (ATI) individuate con decreto 31 maggio 2022, n. 5281/LAVFORU, come soggetti attuatori delle attività formative, per i rispettivi ambiti territoriali, del progetto "Piano d'azione zonale per l'apprendimento - PiAzZA - Uno spazio aperto per apprendere", finanziato con risorse del Programma regionale 2021-2027 del Fondo sociale europeo plus e del programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori - GOL 2022/2025, finanziato con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, a copertura delle spese sostenute a partire dall'1 aprile 2024 per lo sviluppo di un servizio sperimentale della durata di un anno, a raccordo dell'attività di presa in carico delle persone inviate dai Centri per l'impiego regionale e dell'accompagnamento all'attività formativa in attuazione di PiAzZa e GOL.
2. I capofila delle tre Associazioni temporanee di impresa di cui al comma 1 presentano domanda di contributo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale competente in materia di formazione. Alla domanda è allegata la relazione descrittiva delle attività da realizzare dalle rispettive ATI e sono dichiarate le spese preventivate a decorrere dalla data indicata al comma 1.
3. Il riparto del contributo è effettuato in misura proporzionale al costo preventivato e dichiarato in sede di presentazione della domanda.
4. La concessione del contributo è effettuata entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di rendicontazione. L'importo del contributo non può essere superiore al costo dichiarato.
6. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 110.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
7. Agli oneri derivanti dal disposto del comma 6 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
Art. 149
 (Sostegno alla candidatura di Trieste quale sede di co-location della Knowledge and Innovation Community (KIC) on Water Marine Maritime (WMM))
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario a favore dell'Istituto nazionale di Oceanografia e di Geofisica sperimentale - OGS di Trieste per la predisposizione del dossier finalizzato alla candidatura di Trieste quale sede di co-location della Knowledge and Innovation Community (KIC) on Water Marine Maritime (WMM), i cui contenuti sono stati definiti nell'Appendice 2 della decisione (UE) 2021/820 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 sull'Agenda strategica dell'Innovazione dell'European Institute of Innovation and Technology (EIT) 2021-2027.
2. La domanda è presentata alla Direzione centrale competente in materia di ricerca entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo della spesa. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.
3. Per le finalità di cui comma 1 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
4. Agli oneri derivanti dal disposto del comma 3 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
Art. 150
 (Disposizioni in materia di accordi di edilizia universitaria ed edilizia abitativa per le case dello studente)
1. Per la realizzazione di interventi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d), della legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2 (Finanziamenti al sistema universitario regionale), e di cui all'articolo 24 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione), che per caratteristiche e complessità richiedono il coinvolgimento di più soggetti, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare accordi tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e accordi di programma ai sensi dell'articolo 19 e seguenti della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), ai quali partecipano, in relazione allo specifico interesse, l'Università degli Studi di Trieste, l'Università degli Studi di Udine, la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste, il Conservatorio di musica di Trieste, il Conservatorio di musica di Udine e l'Agenzia regionale per il diritto allo studio (ARDIS).
2. Gli accordi di cui al comma 1 descrivono la natura e le caratteristiche degli interventi, gli obblighi in capo alle parti, i soggetti beneficiari, i termini e le condizioni per la concessione e la liquidazione di eventuali contributi, la durata e ogni altra condizione necessaria ai fini dell'attuazione degli interventi.
4. Per la finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 11 milioni di euro suddivisa in ragione di 7 milioni di euro per il 2024, 4 milioni di euro per il 2025, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
5. Agli oneri derivanti dal disposto del comma 4 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.