Legge regionale 10 maggio 2024, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Disposizioni multisettoriali e di semplificazione.
Capo V
 Disposizioni in materia di infrastrutture e territorio
Art. 98
 (Interpretazione autentica dell'articolo 16 della legge regionale 1/2016)
1. Gli alloggi di proprietà delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (Ater) rientranti nel patrimonio immobiliare dell'edilizia sovvenzionata di cui all'articolo 16, comma 2, lettera a), della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), sono alloggi sociali ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea).
Art. 100
 (Riattivazione del collegamento transfrontaliero di Passo di Monte Croce Carnico nel Comune di Paluzza)
1. Al fine di garantire la riattivazione del collegamento transfrontaliero tra l'Italia e l'Austria lungo la strada di Passo di Monte Croce Carnico nel Comune di Paluzza, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare gli interventi di messa in sicurezza dei versanti sovrastanti la sede stradale della S.S. 52 bis "Carnica" tra il Km 28+000 e il Km 32+000, interessati dal fenomeno franoso del dicembre 2023, mediante stipula di apposita convenzione con Anas S.p.A..
2. L'Amministrazione regionale attiva le necessarie sinergie con lo Stato per conseguire un'intesa tra i Ministri competenti e il Presidente della Regione, finalizzata a garantire l'accelerazione dell'azione amministrativa nella realizzazione degli interventi di cui al comma 1.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
Art. 104
 (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 22/2005)
1.
La lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 22 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente nella regione Friuli Venezia Giulia), è sostituita dalla seguente: