Legge regionale 10 maggio 2024, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Disposizioni multisettoriali e di semplificazione.
Capo III
 Disposizioni in materia di risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna
Art. 42
 (Semplificazione della modalità di realizzazione degli impianti fotovoltaici da parte delle imprese agricole)
1. Al fine di agevolare la realizzazione degli impianti fotovoltaici per cui sono concessi i contributi di cui all'articolo 3, comma 42, della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), ad integrazione di quanto stabilito dall'articolo 5 del bando approvato con deliberazione della Giunta regionale 1 settembre 2023, n. 1371 (Bando per la concessione di contributi a favore delle imprese attive nella produzione di prodotti agricoli per l'istallazione di impianti fotovoltaici), si considerano ammissibili, per le domande presentate dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche gli interventi che comprendono lo smaltimento e il rifacimento di coperture realizzate in amianto o fibrocemento diverse da quelle su cui viene posizionato l'impianto fotovoltaico. In tal caso, almeno metà della superficie dei pannelli deve essere posizionata su coperture in amianto o fibrocemento e la superficie delle coperture che viene ammessa a contributo corrisponde alla superficie complessiva dei pannelli fotovoltaici maggiorata del 20 per cento.
2. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 42, della legge regionale 13/2023, in relazione a quanto disposto dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
Art. 43
 (Domande per la concessione di contributi a valere sulla Programmazione del sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale)
1. Al fine di dare completa attuazione alla "Programmazione del sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale di cui alla L.R. 5/2006 per il periodo 2022-2024. Aggiornamento annuale per il 2024" approvata con deliberazione della Giunta regionale 2 febbraio 2024, n. 160, ulteriori domande per le azioni da realizzare nel settore relativo agli obblighi derivanti dai criteri di gestione obbligatoria e dalle norme sulle Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA), all'utilizzo delle tecnologie digitali nell'agricoltura, al miglioramento del rendimento globale dell'impresa, alla prevenzione e alla gestione dei rischi, alla salute e sicurezza sul lavoro, agli aspetti di pianificazione aziendale e alla valutazione della convenienza degli investimenti nelle aziende agricole, possono essere presentate entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
Art. 44
 (Contributi per le attività di gestione ordinaria di habitat prativi)
1. Al fine di garantire la gestione e il mantenimento delle superfici prative all'interno delle riserve e dei biotopi naturali anche in considerazione degli effettivi costi da sostenere nel permanere della contingente situazione economica, nelle more dell'adeguamento del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 1 marzo 2023, n. 041/Pres., regolamento di attuazione della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), l'ammontare del contributo concedibile ai sensi dell'articolo 40 septies della legge medesima, è aggiornato all'importo di 0,07 euro per metro quadro, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 15 del regolamento medesimo.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle domande già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Nel 2024 le domande di contributo di cui all'articolo 40 septies della legge regionale 42/1996 possono essere presentate entro il 30 maggio 2024 e i contributi sono concessi entro i successivi sessanta giorni, in deroga a quanto previsto rispettivamente dagli articoli 17 e 20 del decreto del Presidente della Regione 1 marzo 2023, n. 041/Pres..
4. Per le finalità di cui all'articolo 40 septies della legge regionale 42/1996, come integrato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
Art. 45
 (Domanda per la concessione di finanziamenti agevolati da parte delle associazioni degli allevatori)
1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 73, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), nell'anno 2024 le associazioni degli allevatori aventi sede in regione presentano domanda per la concessione dei finanziamenti agevolati entro il 31 maggio.
2. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 73, della legge regionale 27/2012, in relazione a quanto disposto dal comma 1, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo di cui alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo).
Art. 49
 (Modifica all'articolo 40 ter della legge regionale 42/1996)
2. Per le finalità di cui all'articolo 40 ter, comma 4 bis, della legge regionale 42/1996 come inserito dal comma 1, è autorizzata la spesa di 42.708,50 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 - (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
4. Per le finalità di cui all'articolo 40 ter, comma 4 bis, della legge regionale 42/1996 come inserito dal comma 1, è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 - (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
Art. 50
 (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 14/2007)
1. All'articolo 4 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006), sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 52
 (Modifica all'articolo 12 della legge regionale 25/2017)
1.
Al comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale 7 luglio 2017, n. 25 (Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale), le parole <<regolamento (UE) n. 1407 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis">> sono sostituite dalle seguenti: <<regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L del 15 dicembre 2023>>.

Art. 54
 (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 24/2019)
1. All'articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 35 le parole <<regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013>> sono sostituite dalle seguenti: <<regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L del 15 dicembre 2023>>;

g)
al comma 75 le parole <<secondo le condizioni e limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" e dal>> sono sostituite dalle seguenti: <<nel rispetto delle previsioni del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L del 15 dicembre 2023 e del>> e la parola <<pubblicati>> è sostituita dalla seguente: <<pubblicato>>;

2. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 38, della legge regionale 24/2019, come modificato dal comma 1, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui comma 2, si provvede con le maggiori entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 3, comma 43, della legge regionale 24/2019, previste in 500.000 euro per l'anno 2024 con riferimento al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 200 (Riscossione di crediti di breve termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2024-2026.
Art. 55
 (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 26/2020)
1. All'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 19 è sostituito dal seguente:
<<19. I contributi sono concessi nella misura dell'80 per cento delle spese ammissibili ed entro il limite massimo di 200.000 euro, nel rispetto delle previsioni stabilite, a seconda della tipologia della spesa, dal regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L del 15 dicembre 2023e dal regolamento (UE) n. 1408/2013, della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352 del 24 dicembre 2013.>>;

c)
al comma 53 le parole <<regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013>> sono sostituite dalle seguenti: <<regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L del 15 dicembre 2023>>;

2. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 43, della legge regionale 26/2020, come sostituito dal comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
Art. 56
 (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 24/2021)
1. All'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 35 le parole <<regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis">> sono sostituite dalle seguenti: <<regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L del 15 dicembre 2023>> e la parola: <<pubblicati>> è sostituita dalla seguente: <<pubblicato>>;

b)
al comma 36 le parole <<All'attuazione degli interventi di cui al comma 32 la Giunta regionale provvede, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge regionale 7/2000, mediante l'emanazione di appositi bandi. In deroga all'articolo 30 della legge regionale 7/2000, il bando predetermina i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione degli aiuti.>> sono sostituite dalle seguenti: <<All'attuazione degli interventi di cui al comma 32 la Giunta regionale provvede, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 7/2000, mediante l'emanazione di appositi bandi.>>;

c)
il comma 48 è sostituito dal seguente:
<<48. Il contributo è concesso secondo le condizioni e i limiti previsti del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L del 15 dicembre 2023.>>.

Art. 57
 (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 22/2022)
1. All'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 68 le parole <<regolamento (UE) n. 1407/2013, della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352 del 24 dicembre 2013>> sono sostituite dalle seguenti: <<regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L del 15 dicembre 2023>>;

b)
al comma 104 le parole <<regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013>> sono sostituite dalle seguenti: <<regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L del 15 dicembre 2023>>.

Art. 58
 (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 20/2007)
1. All'articolo 6 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 20 (Norme in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura, nonché modifiche alla legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali)), sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 59
 (Modifica all'articolo 9 della legge regionale 20/2007)
1.
Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 20/2007 le parole <<all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164 (Norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite)>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'articolo 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16 (Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625)>>.