Art. 221
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 217, ad esclusione dei commi 1, lettera b), e 3, si applicano dalla data di efficacia delle conseguenti modifiche al regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali.