Legge regionale 10 maggio 2024, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Disposizioni multisettoriali e di semplificazione.
Capo X
 Disposizioni in materia di patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi
Art. 188
 (Inserimento dell'articolo 6 ter della legge regionale 57/1971)
1.
Dopo l'articolo 6 bis della legge regionale 57/1971, come inserito dalla presente legge, è inserito il seguente:
<<Art. 6 ter
 (Beni immobili in zone svantaggiate)
1. I beni immobili regionali ubicati in zone classificate di svantaggio socioeconomico ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), nonché in ulteriori luoghi che presentano particolari criticità nello scenario immobiliare locale, individuati attraverso apposito regolamento predisposto dalla Giunta regionale previo parere della Commissione consiliare competente, possono essere posti in vendita al loro valore catastale. Per gli immobili la cui rendita catastale è pari a zero, è fissato un valore minimo di vendita pari al 60% del valore di mercato.>>.

Art. 190
 (Modifiche all'articolo 9 bis della legge regionale 57/1971)
Art. 206
 (Modifica all'articolo 33 della legge regionale 3/2011)
1.
Dopo il comma 3 dell'articolo 33 della legge regionale 3/2011 è inserito il seguente:
<<3 bis. Qualora al soggetto realizzatore, considerandosi come tale anche l'affidatario di delegazione amministrativa, sia affidata anche la gestione dell'infrastruttura per telecomunicazioni costruita, esso redige e sottoscrive con firma digitale un documento informatico avente i contenuti sostanziali del verbale di consegna di cui al comma 3. Tale documento, conforme alle previsioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale), di seguito CAD, è inviato tramite posta elettronica certificata, assieme agli eventuali atti a corredo, ai soggetti titolati a sottoscrivere il verbale cartaceo che appongono ciascuno la propria firma digitale. Il documento informatico così sottoscritto tiene luogo del verbale in forma cartacea ed esplica la propria efficacia dall'apposizione dell'ultima firma.>>.

Art. 208
 (Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 10/2017)
1. All'articolo 18 della legge regionale 21 aprile 2017, n. 10 (Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: