Legge regionale 10 maggio 2024, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Disposizioni multisettoriali e di semplificazione.
Art. 96
 (Realizzazione di impianti fotovoltaici)
1. La Regione in attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 17 febbraio 2023, n. 4 (FVGreen - Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la transizione ecologica del Friuli Venezia Giulia), e della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile approvata con deliberazione della Giunta regionale 17 febbraio 2023, n. 299, nonché in funzione del conseguimento degli obiettivi di produzione di energia da fonti rinnovabili come definiti nel Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC) e nella normativa dell'Unione europea e statale in materia di energia, persegue l'obiettivo di lungo termine di emissioni di gas a effetto serra nette uguali a zero entro il 2045, anche mediante la realizzazione sul territorio regionale di impianti fotovoltaici a terra, agrivoltaici a terra e flottanti.
3. Si configurano quali aree caratterizzate da presumibile non idoneità ai fini della realizzazione degli impianti fotovoltaici di cui al comma 2, le seguenti tipologie di aree suddivise per destinazione e per la specifica tutela a cui sono sottoposte:
b) tutela dell'ambiente:
1) zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della Convenzione di Ramsar, qualora individuate come elementi areali;
2) aree incluse nella Rete Natura 2000 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), e alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);
3) aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), e inserite nell'elenco delle aree naturali protette;
6) aree caratterizzate da situazioni di dissesto o di rischio idrogeologico individuate negli strumenti di pianificazione di settore;
7) geositi e geoparchi, iscritti nel Catasto regionale dei geositi e dei geoparchi regionali (CaRGeo) di cui all'articolo 3 della legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche);
7. Il progetto degli impianti agrovoltaici di cui ai commi 5 e 6 è corredato della relazione tecnica asseverata da un agronomo di cui alle "Linee guida in materia di impianti agrivoltaici" prodotte nel giugno 2022, nell'ambito di un gruppo di lavoro coordinato dal Ministero della transizione ecologica.
8. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, sono definite le linee guida per la realizzazione degli impianti fotovoltaici di cui al comma 1, nonché delle opere e delle infrastrutture funzionalmente connesse.