Legge regionale 10 maggio 2024, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Disposizioni multisettoriali e di semplificazione.
Art. 8
 (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 17/2008)
1. All'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), sono apportate le seguenti modifiche:
b)
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
<<4 bis. Ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni), a decorrere dall'1 luglio 2020 il controllo del massimale relativo agli aiuti "de minimis" giā concessi avviene esclusivamente attraverso il Registro nazionale degli aiuti di Stato. A decorrere da tale termine, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 115/2017 la verifica nei confronti dei soggetti che applicano le riduzioni di cui alla presente legge circa il superamento dell'importo complessivo concedibile in reazione alla tipologia di aiuto "de minimis" pertinente, č effettuata dalla Agenzia delle Entrate in occasione della registrazione dell'aiuto fiscale in "de minimis" nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.
4 ter. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 115/2017, l'impossibilitā di registrazione da parte dell'Agenzia delle Entrate dell'aiuto "de minimis" per effetto del superamento dell'importo complessivo concedibile in relazione alla tipologia di aiuto "de minimis" pertinente, determina l'illegittimitā della fruizione.>>.