Art. 78
(Disposizioni transitorie)
3. I soggetti di cui all'
articolo 26, comma 7, lettera b), della legge regionale 34/2017, come modificato dall'articolo 75, che, alla data della entrata in vigore del regolamento di cui all'
articolo 26, comma 2 bis, della legge regionale 34/2017, come inserito dall'articolo 75, abbiano già presentato la comunicazione di inizio dell'attività prestano le garanzie finanziarie in conformità a tale regolamento e allo schema tipo di cui all'
articolo 26, comma 2 ter, della legge regionale 34/2017, come inserito dall'articolo 75. In caso di mancata prestazione delle garanzie finanziarie, la struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti, previa diffida ad adempiere entro un termine, emette un provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e di contestuale cancellazione dal registro delle imprese di cui all'
articolo 216, comma 3, del decreto legislativo 152/2006.