<<8 bis. Nel caso di cessazione volontaria dell'attivitā, il titolare dell'autorizzazione comunica alla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti la chiusura anticipata dell'impianto e procede alle operazioni di collaudo ai sensi dell'articolo 28, comma 8. La struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti prende atto dell'avvenuta scadenza dell'autorizzazione per effetto della comunicazione di chiusura anticipata dell'impianto.>>.