Legge regionale 10 maggio 2024, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Disposizioni multisettoriali e di semplificazione.
Art. 64
 (Modifica all'articolo 5 della legge regionale 12/2009)
1.
Il comma 40 dell'articolo 5 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011), è sostituito dal seguente:
<<40. In attuazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 110/2002, con regolamento regionale sono definiti i criteri di determinazione, gli importi, le modalità di prestazione e di svincolo e l'oggetto delle garanzie previste per il rilascio del permesso di ricerca e della concessione per la coltivazione delle risorse geotermiche di cui al decreto legislativo 22/2010 da costituire ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348 (Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato e altri enti pubblici). Le garanzie sono commisurate al valore degli interventi di recupero ambientale, comprensivo della rimessione in pristino dello stato dei luoghi a seguito di incidente.>>.

2. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5, comma 40, della legge regionale 12/2009, come sostituito dal comma 1, per i pozzi finalizzati a raggiungere la risorsa geotermica negli acquiferi carbonatici profondi, la garanzia da prestare a favore della Regione, a copertura dei costi necessari ad assicurare gli interventi di recupero ambientale, nonché di rimessione in pristino dei luoghi a seguito di eventuale incidente o di sistemazione idrogeologica e di risanamento paesistico, conseguenti alla realizzazione dei lavori, è determinata in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 15 luglio 2015 (Procedure operative di attuazione del decreto 25 marzo 2015 e modalità di svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e dei relativi controlli, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, dello stesso decreto).