<<e bis) da 1.000 euro a 3.900 euro in caso di realizzazione di asciutte artificiali e lavori in alveo prima della data comunicata ai sensi dell'articolo 40, comma 1, oppure omettendo o ritardando la comunicazione; qualora dalle asciutte o dai lavori in alveo non derivi la morte di alcun esemplare di fauna ittica la sanzione č ridotta della metā;
e ter) da 2.000 euro a 7.800 euro in caso di:1) esecuzione delle operazioni di cui all'articolo 40, comma 1 in violazione del differimento prescritto ai sensi dell'articolo 40, comma 2, lettera a);
2) mancata esecuzione del recupero della fauna ittica prescritto ai sensi dell'articolo 40 comma 2, lettera b).>>.