Legge regionale 10 maggio 2024, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Disposizioni multisettoriali e di semplificazione.
Art. 56
 (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 24/2021)
1. All'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilitā 2022), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 35 le parole <<regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis">> sono sostituite dalle seguenti: <<regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L del 15 dicembre 2023>> e la parola: <<pubblicati>> č sostituita dalla seguente: <<pubblicato>>;

b)
al comma 36 le parole <<All'attuazione degli interventi di cui al comma 32 la Giunta regionale provvede, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge regionale 7/2000, mediante l'emanazione di appositi bandi. In deroga all'articolo 30 della legge regionale 7/2000, il bando predetermina i criteri e le modalitā per la concessione ed erogazione degli aiuti.>> sono sostituite dalle seguenti: <<All'attuazione degli interventi di cui al comma 32 la Giunta regionale provvede, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 7/2000, mediante l'emanazione di appositi bandi.>>;

c)
il comma 48 č sostituito dal seguente:
<<48. Il contributo č concesso secondo le condizioni e i limiti previsti del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L del 15 dicembre 2023.>>.