la rubrica è sostituita dalla seguente: <<(Tipologie ambientali e misure di conservazione specifiche nelle ZPS)>>;
b)
al comma 2 le parole: <<Il medesimo regolamento può disporre eventuali misure di conservazione specifiche, ulteriori rispetto a quelle dell'articolo 3, da assumersi d'intesa con gli enti locali interessati e previo parere della competente Commissione consiliare. Il parere è reso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dal medesimo.>> sono soppresse;
c)
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
<<4 bis. Per una o più tipologie ambientali di cui al comma 1, possono essere approvate misure di conservazione specifiche, secondo la procedura prevista per le misure di conservazione specifiche per le ZSC di cui all'articolo 10, commi da 1 a 3, della legge regionale 7/2008.>>;
d)
al comma 5 le parole <<comma 2>> sono sostituite dalle seguenti: <<comma 4 bis>> e le parole: <<Il regolamento regionale di cui al comma 2 deve attenersi all'iter logico-decisionale per la scelta del piano di gestione conformemente agli indirizzi espressi nel decreto ministeriale 3 settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000), come richiamato dal decreto ministeriale 25 marzo 2005 (Annullamento della deliberazione 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree naturali protette; gestione e misure di conservazione delle Zone di protezione speciale (ZPS) e delle Zone speciali di conservazione (ZSC))>> sono soppresse.