Art. 46
(Domande di contributo per l'abbattimento del costo delle commissioni sulle garanzie)
1. Le domande per i contributi di cui all'
articolo 3, comma 23, della legge regionale 6 novembre 2018, n. 25 (Disposizioni finanziarie intersettoriali), presentate nel periodo compreso fra l'1 gennaio 2023 e il 30 aprile 2024, oltre la scadenza stabilita dall'
articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Regione 8 aprile 2019, n. 063/Pres., recante il regolamento di attuazione delle legge medesima, possono essere riproposte entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Per le finalitā di cui al comma 1, č autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 - (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.