Legge regionale 10 maggio 2024, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Disposizioni multisettoriali e di semplificazione.
Art. 45
 (Domanda per la concessione di finanziamenti agevolati da parte delle associazioni degli allevatori)
1. Per le finalitą di cui all'articolo 2, comma 73, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), nell'anno 2024 le associazioni degli allevatori aventi sede in regione presentano domanda per la concessione dei finanziamenti agevolati entro il 31 maggio.
2. Per le finalitą di cui all'articolo 2, comma 73, della legge regionale 27/2012, in relazione a quanto disposto dal comma 1, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo di cui alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo).