Art. 44
(Contributi per le attivitā di gestione ordinaria di habitat prativi)
1. Al fine di garantire la gestione e il mantenimento delle superfici prative all'interno delle riserve e dei biotopi naturali anche in considerazione degli effettivi costi da sostenere nel permanere della contingente situazione economica, nelle more dell'adeguamento del regolamento emanato con
decreto del Presidente della Regione 1 marzo 2023, n. 041/Pres., regolamento di attuazione della
legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), l'ammontare del contributo concedibile ai sensi dell'articolo 40 septies della legge medesima, č aggiornato all'importo di 0,07 euro per metro quadro, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 15 del regolamento medesimo.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle domande giā presentate alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Per le finalitā di cui all'
articolo 40 septies della legge regionale 42/1996, come integrato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.