Legge regionale 10 maggio 2024, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024
Disposizioni multisettoriali e di semplificazione.
Art. 37
(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 18/2021)
1.
All'
articolo 3 della legge regionale 18/2021
sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la rubrica dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente: <<
(Gelato artigianale di qualità)
>>;
b)
la lettera b) del comma 1 è abrogata;
c)
il comma 3 è abrogato;
d)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4.
Il gelato artigianale di qualità di cui alla presente legge è realizzato con prodotti aventi le caratteristiche qualitative indicate al comma 2, o comunque con prodotti di qualità come definiti dall'
articolo 16 del regolamento dell'Unione Europea n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013
, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il
regolamento (CE) n. 1698/2005
del Consiglio.>>;
e)
il comma 5 è abrogato.