Art. 220
(Riconoscimento spese ammissibili nell'ambito dell'erogazione a saldo del finanziamento di spese di investimento ai proprietari privati degli edifici contenenti plessi scolastici paritari ai sensi dell'articolo 6, commi 42 e seguenti, della legge regionale 26/2020)
1. Al fine di consentire la celere conclusione dei lavori per garantire l'utilizzo degli edifici contenenti plessi scolastici paritari entro l'inizio dell'anno scolastico 2024/2025, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad ammettere a rendiconto, nell'ambito della spesa ritenuta ammissibile, anche la spesa sostenuta per la fideiussione bancaria o assicurativa, nei limiti dell'importo massimo di 5.000 euro, a vantaggio dei soggetti privati ammessi al finanziamento con decreto 12 novembre 2021, n. 4726/TERINF di approvazione della graduatoria e successivi decreti di scorrimento 23 maggio 2022, n. 2699/GRFVG e 5 settembre 2022, n. 11785/GRFVG, consentendo agli stessi di operare in deroga alle condizioni di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 13, comma 2, del Bando approvato con decreto 15 giugno 2021, n. 2680/TERINF.