Art. 215
(Richiami al regolamento (UE) "de minimis" nella normativa regionale)
2. Nel periodo transitorio decorrente dall'1 gennaio 2024 al 30 giugno 2024 resta salva la facoltą, da parte dell'Amministrazione regionale, di continuare ad applicare il
regolamento (UE) n. 1407/2013, come previsto dall'articolo 7, paragrafo 4, del medesimo regolamento.