Legge regionale 10 maggio 2024, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Disposizioni multisettoriali e di semplificazione.
Art. 211
 (Altre disposizioni in materia di Protezione civile)
1. Per le finalitā di cui all'articolo 4, comma 37, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017), č autorizzata la spesa complessiva di 1.757.200 euro per le annualitā dal 2027 al 2034, suddivisa in ragione di 525.200 euro per l'anno 2027, di 356.000 euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030 e di 41.000 euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2034, a valere sulla Missione n. 11 (Soccorso civile) - Programma n. 1 (Sistema di protezione civile) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 e successive annualitā.
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 50 (Debito pubblico) - Programma n. 1 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 e successive annualitā.