Legge regionale 10 maggio 2024, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Disposizioni multisettoriali e di semplificazione.
Art. 210
 (Modifica all'articolo 28 della legge regionale 64/1986)
1.
Dopo il secondo comma dell'articolo 28 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), è inserito il seguente:
<<2 bis. La Sala operativa regionale assume il ruolo di Centrale unica di risposta di secondo livello (PSAP-2: public-safety answaring point) nella materia degli incendi boschivi in aree non antropizzate di cui alla legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi), e alla presente legge, secondo le discipline definite dal disciplinare tecnico operativo standard, approvato dal Ministero dell'interno in data 17 luglio 2018, assumendo la funzione di organizzazione, formazione e aggiornamento del personale.>>.