<<1 bis. Ai fini dell'incameramento previsto al comma 1, è costituita presso la Direzione centrale competente in materia di demanio la Commissione di incameramento, che esprime la valutazione della utilità dell'acquisizione alla Regione dei manufatti inamovibili e realizzati su demanio marittimo regionale in corso di concessione.
1 ter. La Commissione è composta dal Direttore del Servizio demanio o suo delegato e da due componenti appartenenti alla Direzione centrale competente in materia di demanio, esperti nell'ambito della progettazione e realizzazione di opere e nella redazione di stime.
1 quater. Il Servizio demanio o l'ente gestore delegato ai sensi dell'articolo 15, prima della scadenza della concessione invita il concessionario a presentare la documentazione tecnico-amministrativa utile a individuare la consistenza delle opere di difficile rimozione realizzate su zona demaniale marittima regionale e oggetto di incameramento.
1 quinquies. In caso di valutazione favorevole all'acquisizione, viene redatto in contraddittorio con il concessionario il verbale di incameramento a carattere ricognitivo sottoscritto dalle parti e riportante la descrizione dell'opera acquisita alla Regione.
1 sexies. In caso di valutazione negativa, il Servizio demanio o l'ente gestore delegato ai sensi dell'articolo 15, ordina la messa in pristino nello stato originario dell'area demaniale ex
articolo 54 regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione).>>;