Al
comma 1 dell'articolo 43 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), le parole <<
per l'acquisto di beni e la fornitura di servizi>> sono sostituite dalle seguenti: <<
per l'acquisizione dei contratti pubblici>>.