<<2 quater. Al fine di far fronte ai fabbisogni energetici connessi all'esercizio di attività di ricerca e formazione delle società di interesse nazionale a partecipazione regionale, la Regione è autorizzata a concedere a titolo gratuito l'uso di beni facenti parte del patrimonio indisponibile. L'atto di concessione stabilisce la durata, l'uso per il quale la concessione è disposta e le condizioni per l'esercizio delle attività per cui l'uso è assentito.>>.