Legge regionale 10 maggio 2024, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Disposizioni multisettoriali e di semplificazione.
Art. 188
 (Inserimento dell'articolo 6 ter della legge regionale 57/1971)
1.
Dopo l'articolo 6 bis della legge regionale 57/1971, come inserito dalla presente legge, è inserito il seguente:
<<Art. 6 ter
 (Beni immobili in zone svantaggiate)
1. I beni immobili regionali ubicati in zone classificate di svantaggio socioeconomico ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), nonché in ulteriori luoghi che presentano particolari criticità nello scenario immobiliare locale, individuati attraverso apposito regolamento predisposto dalla Giunta regionale previo parere della Commissione consiliare competente, possono essere posti in vendita al loro valore catastale. Per gli immobili la cui rendita catastale è pari a zero, è fissato un valore minimo di vendita pari al 60% del valore di mercato.>>.