1. È ammessa la trattativa privata nei casi di cui all'articolo 41 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato), in particolare nei casi di:a) beni non suscettibili di utilizzazione autonoma;
b) fondi interclusi o con un unico confinante;
c) quando l'interesse all'acquisizione può essere manifestato soltanto da un unico soggetto.>>.