Legge regionale 10 maggio 2024, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Disposizioni multisettoriali e di semplificazione.
Art. 18
 (Contributi al Collegio regionale degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste da sci)
1. L'Amministrazione regionale č autorizzata a confermare, a favore del Collegio regionale degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste da sci, i contributi concessi, ai sensi dell'articolo 159 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale), con i decreti della Posizione organizzativa "gestione degli interventi contributivi finalizzati alla valorizzazione e al miglioramento dell'offerta turistica sul territorio regionale" 27 aprile 2023, n. 18988/GRFVG, e 28 novembre 2023, n. 57263, per le spese per l'organizzazione, lo svolgimento e la realizzazione dell'attivitā formativa giā programmata, da sostenere entro il termine finale di rendicontazione fissato al 30 giugno 2024.
3. Per le finalitā di cui al comma 2 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.